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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02056/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 708 c.p.) e aveva però confermato la confisca di somme e buoni fruttiferi. In cassazione veniva dedotta la violazione di norme di procedimento (art. 606 lett. c) c.p.p.) e specificamente degli artt. 658 comma 4 e 129 comma 2 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello aveva deciso de plano senza contraddittorio e aveva privato l'imputato della possibilità di ottenere un proscioglimento nel merito e la restituzione dei beni sequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato: l'art. 708 cod. pen. era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 370/1996), per cui l'imputato doveva essere prosciolto ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Conseguentemente è stata disposta la caducazione della confisca e la cessazione del sequestro preventivo sui beni (restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto) e demandati alla cancelleria gli adempimenti di competenza (art. 626 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 708 cod. pen.

    La norma che sanzionava il possesso ingiustificato di valori è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n. 370/1996) e quindi il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio per cui il giudice deve prosciogliere se il fatto non è previsto dalla legge come reato; applicato dalla Corte per disporre il proscioglimento e l'annullamento senza rinvio.

  • art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.

    Norma che giustificava la confisca nel primo grado sul presupposto di rischio di nuova violazione: la Corte ha ritenuto che, venendo meno il reato, tale presupposto decade e la confisca non può essere mantenuta.

  • art. 626 c.p.p.

    Disposizioni procedurali relative agli adempimenti di cancelleria cui la Corte rinvia per l'esecuzione della restituzione dei beni.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione di norme processuali); la Corte ha però deciso il ricorso per causa diversa (abolizione del reato) rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 658, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (attribuita violazione), benché la Corte abbia deciso per intervenuta incostituzionalità della fattispecie sostanziale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 370/1996

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 c.p., fondamento della decisione della Cassazione per proscioglimento e restituzione dei beni.

Massime di principio

  • Se una norma penale è stata dichiarata incostituzionale o il fatto non è più previsto come reato, il giudice deve prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; la sentenza che mantiene una condanna o misure patrimoniali fondate su quel reato è annullabile.
  • La dichiarazione di abolizione del reato comporta la caducazione delle misure patrimoniali (sequestro e confisca) basate sul rischio di reiterazione o sulla natura del reato: i beni devono essere restituiti.
  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'intervenuta abolizione del reato per effetto di pronunce della Corte Costituzionale o mutamenti normativi, anche se la questione non è stata proposta o se il ricorso è stato formulato su base diversa.
  • In giudizio di appello non è corretto pronunciarsi per prescrizione senza valutare se sussista una più favorevole formula di proscioglimento derivante da intervenuta incostituzionalità della norma: il contraddittorio e l'analisi della natura del fatto sono necessari.
  • Per la difesa: verificare sempre l'esistenza di pronunce costituzionali o modifiche normative che incidono sulla tipicità del fatto e chiedere la restituzione dei beni sequestrati/confiscati quando il presupposto penale è venuto meno.
  • Proceduralmente, dopo l'annullamento per carenza di tipicità del fatto, vanno effettuati gli adempimenti di cancelleria (art. 626 c.p.p.) per rendere esecutiva la restituzione.

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