Cassazione Penale, Ordinanza n. 03625/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Amalfi per lesioni personali e minaccia. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Ha inoltre depositato memoria per insistere sull'ammissibilità del ricorso, ma senza colmare le originarie carenze delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza di appello su reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Le censure svolte, invece, riguardavano vizi motivazionali, rivalutazione del compendio probatorio e una richiesta generica di rinnovazione istruttoria, tutte questioni non deducibili in cassazione nel caso di specie. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione o rivalutazioni del merito.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Introducendo il limite di ricorribilità per cassazione nei giudizi di appello sui reati di competenza del giudice di pace, consente il sindacato di legittimità solo nei confini della violazione di legge.
È richiamato come fonte introduttiva delle modifiche che hanno esteso il regime limitativo del ricorso per cassazione nei procedimenti relativi a reati del giudice di pace.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; sono quindi inammissibili i motivi che investono il vizio di motivazione o la ricostruzione del fatto.
- La deduzione di un'omissione motivazionale integra violazione di legge soltanto quando la motivazione sia radicalmente mancante o meramente apparente; non basta prospettare un diverso apprezzamento delle prove o una critica valutativa al ragionamento del giudice di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha natura eccezionale e deve essere sorretta da una deduzione specifica sull'indispensabilità dell'integrazione probatoria; una censura generica non è idonea a fondare il ricorso.
- Le integrazioni difensive successive non possono sanare carenze originarie del ricorso, quando manchino fin dall'inizio doglianze specifiche e correttamente formulate.
Come è indicizzato
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