Cassazione Penale, Ordinanza n. 14885/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di invasione di terreni demaniali. Nel ricorso deduceva, con un primo motivo, l'insufficienza e l'erroneità dell'affermazione di colpevolezza, ma la censura era formulata in modo generico e tendeva in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite in cassazione. Con un secondo motivo lamentava la violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che dovesse essere applicata anche nel caso concreto; la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e comunque manifestamente infondato, osservando che il reato contestato ha natura permanente e che, finché perdura l'invasione, è preclusa l'applicazione dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, la mancanza di specificità e l'inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove; per il secondo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla non applicabilità della particolare tenuità del fatto, richiamando la natura permanente del delitto di invasione di terreni demaniali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di invasione di terreni; la Corte la richiama per qualificare il fatto oggetto del giudizio come reato permanente.
È richiamato in connessione con l'art. 633 c.p. per il delitto di invasione di terreni demaniali, di natura permanente.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta permane e continua a comprimere il bene giuridico; è sufficiente che la motivazione escluda uno dei presupposti ritenuto decisivo.
È richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici a pena di inammissibilità.
È implicito il riferimento alla sanzione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Massime di principio
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per escludere la particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza di uno solo dei presupposti previsti dall'art. 131-bis c.p., quando quel presupposto sia decisivo.
- Nel delitto di invasione di terreni demaniali la permanenza del reato impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. finché l'invasione continua, poiché l'offesa al bene giuridico permane per tutto il tempo della condotta.
- Le questioni che dipendono dalla ricostruzione dinamica del fatto e dalla valutazione delle prove sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
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