Cassazione Civile, Ordinanza n. 14362/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di risarcimento proposta da due acquirenti di un immobile sito in area "Pizzo Sella" contro il Comune di Palermo. Le attrici sostenevano che l'ente, avendo rilasciato numerose concessioni edilizie e certificazioni in un'area poi rivelatasi abusivamente lottizzata, avesse ingenerato un affidamento incolpevole sulla legittimità urbanistica del bene; dopo il sequestro e la confisca disposti in sede penale, l'immobile era stato sottratto alle proprietarie e ciò avrebbe prodotto la perdita della proprietà, con conseguente danno risarcibile. Il Comune si oppose eccependo, tra l'altro, che il bene era già stato confiscato prima della successione, la prescrizione, la nullità della compravendita, e sostenne che il risarcimento non poteva tradursi in una sostanziale elusione degli effetti del reato; chiamò inoltre in causa dipendenti comunali e la società venditrice. In appello la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che nel frattempo il giudice penale avesse revocato la confisca e che quindi fosse venuto meno il danno. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 307 e 308 c.p.c. per mancata rituale riassunzione nei confronti di una delle parti e per mancata declaratoria di estinzione del processo; 2) violazione degli artt. 112, 277 e 345 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato tardivamente la restituzione dell'immobile e, comunque, senza prova; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto provata la restituzione del bene e per non avere considerato un ulteriore danno da deprezzamento per inedificabilità assoluta dell'area; 4) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la responsabilità del Comune derivava dalla perdita di valore del bene e dall'illegittimo rilascio dei titoli edilizi da parte di dipendenti corrotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata specificazione degli atti processuali rilevanti ex art. 366 n. 6 c.p.c.; lo ha inoltre considerato infondato perché, nel regime temporale applicabile, l'eccezione di estinzione non era rilevabile d'ufficio e, nei processi con domanda principale e garanzia, l'eventuale estinzione della domanda di garanzia non si estende alla domanda risarcitoria. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché l'esistenza e la sopravvenuta elisione del danno sono eccezioni rilevabili d'ufficio; è stato inoltre giudicato infondato o temerario quanto alla prova, poiché le stesse ricorrenti avevano ammesso in appello la revoca della confisca e la restituzione dell'immobile. Il terzo motivo è stato in parte inammissibile perché attinente a un profilo non riconducibile all'art. 115 c.p.c. e in parte estraneo alla ratio decidendi, essendosi formato un giudicato interno sull'assenza di ulteriori profili di danno diversi dalla perdita della proprietà. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché parimenti estraneo alla ratio decidendi. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore del Comune e delle eredi del terzo controricorrente costituito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel regime applicabile al processo, l'eccezione di estinzione per mancata riassunzione/notifica ad una parte poteva essere sollevata soltanto dalla parte interessata, non rilevabile d'ufficio.
Richiamato insieme all'art. 307 c.p.c. per la disciplina dell'estinzione del processo a seguito di riassunzione irregolare.
Il motivo è inammissibile se il ricorrente non indica in modo chiaro gli atti e le deduzioni processuali rilevanti, consentendone l'individuazione nel fascicolo.
L'interesse a far valere l'estinzione manca quando l'eventuale causa estintiva riguardi solo una domanda o un rapporto processuale diverso da quello di cui la parte si duole.
La censura è infondata perché l'esistenza, l'estensione o l'elisione sopravvenuta del danno, nel giudizio risarcitorio, sono eccezioni rilevabili d'ufficio e non implicano ultrapetizione.
Non è violato quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione della prova o quando la censura è estranea al decisum.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione sul punto.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la tardività di fatti sopravvenuti, ma la Corte osserva che l'eccezione sull'esistenza del danno è comunque rilevabile d'ufficio.
Il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime processuale applicabile, l'eccezione di estinzione per omessa o irregolare riassunzione non è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere solo dalla parte nei cui confronti l'irregolarità si è verificata.
- Nei giudizi in cui coesistono una domanda principale di risarcimento e una domanda di garanzia, le vicende estintive o invalidanti dell'una non si estendono automaticamente all'altra.
- Chi deduce in cassazione un vizio processuale deve indicare specificamente gli atti, le deduzioni e i passaggi processuali rilevanti, altrimenti incorre in inammissibilità per difetto di specificità.
- Nel giudizio risarcitorio l'esistenza del danno, la sua estensione e la sua eventuale sopravvenuta eliminazione sono questioni rilevabili d'ufficio, non essendo necessario che la controparte le eccepisca espressamente.
- Quando il giudice di merito rigetta la domanda per una specifica ratio decidendi, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con quella ragione decisoria; le censure che ne restano estranee sono inammissibili.
- La deduzione di un ulteriore profilo di danno diverso da quello originariamente allegato richiede una specifica impugnazione del capo della decisione che abbia ritenuto formato il giudicato interno su quel punto.
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