Cassazione Penale, Sentenza n. 11846/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come peculato (art. 314 c.p.) nella forma del primo comma (peculato d'uso) e applicato la pena concordata. Il motivo principale di ricorso dedotto tramite difensore era la violazione degli artt. 448 e 521 c.p.p.: si contestava che la riqualificazione fosse stata soltanto "suggerita" dal giudice e non rituale, rendendo così illegittima la pena applicata rispetto al reato originariamente contestato; in alternativa si sosteneva che la fattispecie potesse configurarsi come possesso temporaneo anche rispetto al denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che in udienza preliminare il giudice avesse effettivamente prospettato la diversa qualificazione, le parti (difesa e accusa) avevano concordato l'applicazione della pena con la riqualificazione nell'ipotesi del primo comma dell'art. 314 c.p., e il giudice aveva ratificato l'accordo verificando puntualmente la qualificazione e riportandola in dispositivo. La Corte ha inoltre richiamato il costante principio di legittimità secondo cui il peculato d'uso (ipotesi attenuata) è configurabile solo rispetto a cose di specie e non al denaro, la cui natura fungibile esclude la restituzione della stessa cosa e rende irrilevante l'ipotesi attenuata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 314, comma 1 e comma 2 c.p.
La Corte ha interpretato che la fattispecie del "peculato d'uso" (ipotesi attenuata del primo comma) non è applicabile al denaro per la sua natura fungibile; pertanto, la riqualificazione operata dalle parti e ratificata dal giudice è corretta se riferita a beni non fungibili.
art. 444 codice di procedura penale
art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti)
Il giudice può ratificare un accordo delle parti che comprenda la riqualificazione del fatto e l'applicazione della pena; se il giudice verifica l'esatta qualificazione e la riporta in dispositivo, la nuova contestazione è valida.
art. 448 codice di procedura penale
art. 448 c.p.p., comma 2-bis (impugnazione per cassazione della sentenza resa su accordo)
La possibilità di impugnare in Cassazione l'erronea qualificazione giuridica contenuta in sentenza emessa su accordo delle parti è limitata ai casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti indiscutibilmente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
art. 521 codice di procedura penale
Richiamata dal ricorrente nella denuncia di violazione procedurale; la Corte ha ritenuto però irrilevante la contestazione formale perché le parti avevano convenuto la riqualificazione e il giudice l'aveva espressamente ratificata.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti temporali e formali dell'impugnazione tramite difensore; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti da tale norma.
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se previsto, alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione equitativamente (Euro 3.000).
Massime di principio
- Se, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), le parti concordano una riqualificazione del fatto e il giudice la ratifica verbalmente e la riporta in dispositivo, la nuova contestazione è valida e opponibile; non può essere contestata in Cassazione salvo errore manifesto.
- La possibilità di censurare in Cassazione la qualificazione giuridica di una sentenza resa su accordo delle parti è limitata ai casi di errore manifesto: la qualifica deve risultare indiscutibilmente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione per essere ritenuta ammissibile.
- Il peculato d'uso (ipotesi attenuata) si applica esclusivamente a cose determinate o di specie non fungibili; non è configurabile con riferimento al denaro, la cui natura fungibile esclude la restituzione della stessa cosa e impedisce l'integrazione dell'ipotesi attenuata.
- Se la difesa chiede un rinvio per valutare un rito alternativo e poi concorda l'applicazione della pena con riqualificazione, la successiva lamentela sulla mancata contestazione rituale della nuova fattispecie è inefficace quando risulti che la scelta è derivata da un accordo concretamente raggiunto e ratificato dal giudice.
- Ricorsi privi di fondamento sulla qualificazione dei fatti già oggetto di accordo tra le parti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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