Cassazione Penale, Sentenza n. 33304/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il ricorrente per tentato omicidio aggravato da futili motivi (condotta del 12/08/2022: più fendente con coltello da cucina, colpi alla schiena e alla tempia della vittima, presumibilmente per punire il presunto amante della compagna). Il ricorrente ha dedotto: (i) errore nella valutazione dell'idoneità degli atti a cagionare la morte e vizio di motivazione, rilevando la prognosi breve e la natura dell'arma; (ii) errata qualificazione del dolo come diretto invece che eventuale (anche alla luce della frase rivolta alla vittima prima dell'aggressione); (iii) erronea applicazione dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo l'assenza di prova che il movente fosse la gelosia e non un impulso o un litigio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato l'idoneità della condotta a cagionare la morte tramite una prognosi postuma con riferimento alla situazione ex ante, tenendo conto della pluralità delle ferite, delle sedi colpite prossime ad organi vitali e dell'arma (lama 11 cm). Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla prognosi di 15 giorni, ricordando che la scarsa entità delle lesioni non esclude il dolo omicidiario. Ha altresì ritenuto manifestamente infondato il motivo sul futili motivi, ritenendo la sproporzione tra stimolo e condotta consistente con l'aggravante. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della condanna a dieci anni di reclusione e la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina dell'elemento soggettivo relativo al tentativo: l'idoneità dell'azione a cagionare la morte va valutata in concreto con prognosi ex post ma riferita a quanto prevedibile ex ante.
Norma sull'omicidio: la valutazione delle condotte come tentativo di omicidio si basa sulla idoneità concreta degli atti a causare la morte.
art. 577, primo comma, n. 4, cod. pen.
Aggravante dei futili motivi: sussiste quando la determinazione criminosa è indotta da uno stimolo esterno lieve e sproporzionato rispetto alla gravità del fatto, ovvero da un mero pretesto per uno sfogo violento.
Principio generale sulla responsabilità penale e sugli elementi del reato; utile nel distinguere tra dolo diretto e dolo eventuale nella ricostruzione della volontà criminosa.
Norma sulle lesioni personali: citata nella ricostruzione alternativa denunciata dal ricorrente (sostituire il tentato omicidio con il reato di lesioni), ma i giudici hanno ritenuto che la fattispecie fosse compatibile con il tentativo di omicidio.
art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen.
Disposizione richiamata nel contesto delle circostanze aggravanti; conferma l'applicazione dell'aggravante per futili motivi sulla base della sproporzione del movente.
art. 125 e art. 533 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel ricorso in relazione all'applicazione delle aggravanti e alla motivazione: la Corte ha ritenuto che i criteri processuali siano stati correttamente osservati dai giudici di merito.
Massime di principio
- In tema di tentato omicidio l'idoneità degli atti va valutata concretamente con una prognosi postuma riferita a quanto prevedibile ex ante dall'agente: la scarsa entità delle lesioni o una prognosi breve non escludono il dolo omicidiario se le modalità, la sede delle ferite e l'arma rendono prevedibile l'evento morte.
- La presenza di più colpi, il colpire aree prossime ad organi vitali e l'uso di un'arma pericolosa sono indici significativi dell'animus necandi e possono giustificare la qualificazione come tentato omicidio piuttosto che come lesioni.
- Una dichiarazione del soggetto prima dell'atto (es. espressioni affettive) non esclude automaticamente il dolo diretto; il giudice deve valutare l'insieme delle condotte e delle circostanze per distinguere dolo diretto da dolo eventuale.
- L'aggravante dei futili motivi si applica quando il movente è sproporzionato e consiste in un pretesto o stimolo di lieve entità rispetto alla gravità dell'atto: la valutazione è basata sulla normale percezione sociale della sproporzione.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione non consente una nuova valutazione completa delle prove: il ricorso che si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto senza dimostrare errori di diritto o macroscopici vizî logici-giuridici è destinato a essere respinto.
- Il valore delle valutazioni medico-legali va apprezzato nel contesto probatorio complessivo; dichiarazioni probabilistiche del medico non bastano da sole a escludere il giudizio di idoneità quando sussistono altri elementi indicativi di pericolosità della condotta.
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