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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38138/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione, violazione dell'art. 192 c.p.p. e erronea valutazione della prova, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito sarebbero stati solo indizi di sospetto e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del fatto. Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la motivazione sarebbe stata insufficiente. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, anche richiamando la scelta del rito abbreviato come elemento favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché la motivazione dei giudici di merito era logicamente e giuridicamente congrua.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, a fronte di una motivazione di merito non manifestamente illogica, fondata su dati come il veicolo gravemente incidentato e l'elevatissimo tasso alcolemico (3,11 g/l). Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo sul diniego della particolare tenuità del fatto, osservando che il giudice può motivare facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, qui le modalità della condotta e il rilevante pericolo per l'incolumità degli utenti della strada. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito può fondare il diniego sulle ragioni ritenute preponderanti, nella specie l'assenza di elementi positivamente valutabili e la gravità del fatto; inoltre la scelta del rito abbreviato non impone il riconoscimento delle generiche, essendo già premiata dalla riduzione di pena prevista per il rito.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova rivalutazione del fatto, ma solo il controllo sulla presenza di vizi logici o giuridici della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; il giudice può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione sintetica ma adeguata, fondata sugli elementi decisivi del caso.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando l'assenza di elementi positivamente valutabili e la gravità del fatto, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalla difesa.

  • art. 442 c.p.p.

    La scelta del rito abbreviato comporta già una premialità sanzionatoria e non costituisce, di per sé, ulteriore elemento decisivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, essendo sindacabili solo mancanze, contraddizioni o manifeste illogicità della motivazione.
  • La prova della guida in stato di ebbrezza può essere desunta da elementi fattuali convergenti, come il gravissimo sinistro e un tasso alcolemico estremamente elevato, se il ragionamento inferenziale del giudice di merito è logicamente coerente.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, soprattutto le modalità della condotta e il concreto pericolo arrecato, senza necessità di esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • La valutazione ex art. 131-bis c.p. è espressione di discrezionalità di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili e sulla gravità del fatto; la scelta del rito abbreviato non impone il riconoscimento delle generiche, perché la premialità del rito è già assorbita dalla riduzione di pena prevista.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre contestazioni già esaminate dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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