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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31602/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (esercente)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata applicata una sanzione amministrativa di euro 20.000 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. 158/2012, per avere il ricorrente messo a disposizione della clientela tre apparecchi PC che, mediante connessione telematica, consentivano di accedere a piattaforme di gioco online. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione. Nel ricorso per cassazione il destinatario della sanzione deduceva, con quattro motivi, la violazione e falsa applicazione della normativa che egli riteneva non vietare la mera installazione o messa a disposizione di postazioni telematiche, ma solo l'uso esclusivo o l'intermediazione abusiva per il gioco; richiamava inoltre la liberalizzazione dell'accesso alla rete Internet, la tutela della libertà di comunicazione e il limite dei poteri di controllo del gestore sugli usi effettuati dai clienti, anche in ragione della privacy. Gli altri motivi denunciavano violazione della disciplina sanzionatoria, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme europee e della relativa giurisprudenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. 158/2012 e, in parte qua, dell'art. 1, comma 923, L. 208/2015. Per effetto di tale sopravvenienza, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originaria opposizione all'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per l'obiettiva controvertibilità delle questioni e per la sopravvenienza della decisione costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158

    "la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco"

    La disposizione, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, era interpretata come divieto assoluto e indiscriminato di messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura idonea al gioco online in un pubblico esercizio, comprensivo sia di accesso al gioco legale sia illegale.

  • art. 1, comma 923, primo periodo, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    sanzione amministrativa di euro ventimila

    La norma prevedeva la sanzione amministrativa per la violazione del divieto di cui all'art. 7, comma 3-quater, ed è stata dichiarata illegittima nella parte corrispondente alla sanzione collegata a quel divieto.

  • art. 3 Cost.

    È stato richiamato come parametro di ragionevolezza e proporzionalità, ritenendo irragionevole l'estensione dell'illecito a condotte eterogenee per offensività.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in relazione alla compressione della libertà di iniziativa economica derivante dal divieto indiscriminato.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali evocati dalla Corte costituzionale.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, come parametro di compatibilità con gli obblighi sovranazionali.

  • art. 1 Prot. addiz. CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale in tema di tutela degli interessi economici e della proprietà nel vaglio di proporzionalità.

  • artt. 16 e 17 CDFUE

    Richiamati quali parametri eurounitari evocati nel giudizio di costituzionalità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È stato utilizzato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione integrale delle spese di lite.

  • art. 21 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della libertà di utilizzare i mezzi di comunicazione e di accesso alla rete.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. n. 259 del 2003

    Invocati dal ricorrente come norme poste a presidio delle libertà d'uso dei mezzi di comunicazione elettronica.

  • art. 10 L. n. 69 del 2013

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione di liberalizzazione dell'accesso a Internet tramite WIFI.

  • artt. 12 e 15 Preleggi

    Richiamati per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica restrittiva del divieto sanzionatorio.

  • art. 3 L. n. 689 del 1981

    Il secondo motivo denunciava la violazione di tale norma in tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato nel quarto motivo per dedurre la violazione della libera prestazione dei servizi e della disciplina eurounitaria, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sanzionatoria amministrativa prevede un divieto formulato in termini troppo ampi e indifferenziati, la misura può essere censurata per irragionevolezza e sproporzione se accomuna condotte molto diverse per offensività e impatto sull'interesse protetto.
  • Nel valutare la legittimità di restrizioni incidenti su attività economiche connesse a servizi digitali o al gioco online, occorre verificare che il divieto sia coerente con la finalità di tutela della salute e realmente idoneo a ridurre le occasioni di gioco, senza comprimere oltre misura la libertà di impresa.
  • Se la norma presupposto della sanzione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la decisione impugnata fondata su quella norma deve essere cassata e, quando non siano necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell'opposizione originaria.
  • L'illegittimità di una sanzione può derivare anche dal fatto che il precetto colpisca indistintamente sia l'accesso al gioco legale sia quello illegale, nonché sia l'uso occasionale sia quello esclusivo delle apparecchiature, senza graduare la risposta punitiva in base al diverso disvalore delle condotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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