Cassazione Penale, Sentenza n. 14948/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Il ricorrente denunciava omessa o fittizia autonoma valutazione del G.I.P. (copia-incolla dagli atti del P.M.), carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, nonché l'utilizzo della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senza adeguata valutazione individuale della posizione dell'indagato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) il ricorrente non ha indicato i passaggi dell'ordinanza la cui omissione avrebbe potuto determinare conclusioni diverse e il Tribunale del riesame ha correttamente valutato che il G.I.P., pur avendo usato la tecnica del copia-incolla per la ricostruzione fattuale, aveva adottato una autonoma valutazione esplicitando i criteri del convincimento e indicando gli elementi rilevanti (intercettazioni, immagini, sequestri ecc.); 2) la Corte ha confermato la legittimità dell'impiego della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati associativi e ha ricordato che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti come il recesso dall'associazione, la cessazione dell'attività o altri elementi obiettivi (es. collaborazione o trasferimento), mentre il mero decorso del tempo non è sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina il ricorso in sede di legittimità avverso provvedimenti in materia di libertà personale; richiamata come titolo procedurale del ricorso.
Obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che l'obbligo richiede l'esplicitazione dei criteri adottati ma non una riscrittura linguistica originale degli elementi già contenuti negli atti del P.M.; il copia-incolla è ammesso se accompagnato da adeguata analisi e motivazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi); la Corte afferma che questa presunzione è speciale e prevalente rispetto alla disciplina generale, e può essere superata solo con elementi concreti quali il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte osserva che, rispetto a questa norma, l'art. 275 comma 3 costituisce disciplina speciale prevalente per i reati ivi indicati.
Norme del testo unico stupefacenti che disciplinano il traffico e l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; costituivano i reati contestati e la base della misura cautelare.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla sentenza per il pagamento delle spese da parte del ricorrente.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata per le comunicazioni di rito.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto a un giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni sostanziali rispetto alle censure mosse in ordine alla motivazione e all'autonomia valutativa del giudice.
Massime di principio
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice cautelare richiede l'esplicitazione dei criteri del convincimento ma non impone di riformulare integralmente gli elementi già esposti dal P.M.; la tecnica del copia-incolla è ammissibile se il giudice chiarisce i passaggi decisionali e gli elementi ritenuti rilevanti.
- Il ricorrente in Cassazione che denunzia carenze motivazionali deve indicare concretamente i passaggi omessi tali da poter determinare un apprezzamento contrario; senza questa specificazione il ricorso è infondato.
- Per i reati associativi la legge prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3) che prevale sulla norma generale e può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti (recesso, cessazione dell'attività o analoghi comportamenti manifesti).
- Il mero passare del tempo (cd. tempo silente) non è di per sé sufficiente a dimostrare la perdita delle esigenze cautelari; occorrono fatti obiettivi che provino l'assenza di pericolo.
- Nelle impugnazioni avverso provvedimenti de libertate la motivazione del giudice del riesame non è tenuta a fornire una rassegna dettagliata pagina per pagina del provvedimento impugnato, purché risulti nei fatti che il G.I.P. abbia svolto un autonomo vaglio degli elementi.
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