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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24161/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure principali: 1) contestazione della valutazione negativa della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62 n.2 c.p., sostenendo che la condotta della vittima (presentarsi in pieno giorno e in modo sprezzante) costituisse provocazione idonea ad integrare l'attenuante; 2) censura della motivazione riguardante il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), per mancanza di prova del dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale; 3) censura della declaratoria di delinquente professionale e della applicazione dell'art. 103 c.p., lamentando che la sola recidiva non fosse sufficiente a giustificare tale declaratoria senza motivazione sulla concreta e attuale pericolosità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto i motivi aspecifici e, in parte, manifestamente infondati. Sul merito ha confermato la valutazione dei giudici di merito: non riconoscimento dell'attenuante della provocazione (assenza di fatto ingiusto idoneo a giustificare la reazione armata e incompatibilità tra provocazione e futili motivi), sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori alla luce degli elementi che evidenziavano l'intestazione fittizia e la finalità elusiva, e legittima declaratoria di delinquente professionale basata su precedenti, natura dei reati, assenza di redditi leciti e disponibilità patrimoniale incoerente. Condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento dell'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 2 Codice Penale

    La Corte ha ritenuto non configurabile l'attenuante della provocazione: mancava un fatto ingiusto idoneo a giustificare la reazione armata e, inoltre, la qualificazione dei fatti come commessi per futili motivi è risultata incompatibile con la riconoscibilità della provocazione

  • art. 512-bis Codice Penale (trasferimento fraudolento di valori)

    La sentenza conferma che il reato è integrato quando sussiste una intestazione fittizia finalizzata a eludere misure di prevenzione patrimoniale; sull'accusa grava l'onere di dimostrare la discrasia tra titolarità formale e disponibilità effettiva e la finalità elusiva, elementi che i giudici di merito hanno ritenuto provati

  • art. 103 Codice Penale (declaratoria di delinquente professionale)

    Per la declaratoria non è sufficiente la sola recidiva: è necessaria motivazione circa la dedizione al crimine, la radicata capacità criminale e la concreta pericolosità. Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato tale declaratoria valorizzando precedenti, natura dei reati e assenza di redditi leciti

  • art. 581 e art. 591 Codice di Procedura Penale

    Richiamati nella parte in cui la Corte dichiara l'inammissibilità: la denunzia promiscua e non specifica di più vizi di motivazione rende il ricorso aspecifico e inammissibile

  • art. 606, comma 1, lett. e) Codice di Procedura Penale

    La decisione applica il principio che i vizi di motivazione devono essere specificamente indicati; la cumulo indiscriminato di censure sulla motivazione comporta inammissibilità

  • art. 582, 585, 61 n.1 Codice Penale (lesioni aggravate)

    I reati di lesioni aggravate sono stati ritenuti provati e riqualificati dai giudici di merito; la Cassazione non ha rilevato vizi tali da rimettere in discussione tale valutazione

  • art. 610 Codice Penale (minaccia o violenza privata)

    Richiamato tra le imputazioni per le quali la corte d'appello e il primo giudice hanno formulato le rispettive valutazioni di responsabilità, confermate dalla Cassazione

Massime di principio

  • In Cassazione bisogna formulare censure precise e non cumulate: quando si contestano vizi di motivazione indicare esattamente quale profilo manca, è contraddittorio o illogico, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato aspecifico e inammissibile
  • La circostanza attenuante della provocazione richiede la dimostrazione di un fatto ingiusto obiettivo e di un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione; non è sufficiente la mera offesa percepita dall'imputato, e la provocazione è incompatibile con la riconoscenza di futili motivi
  • Per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis) l'accusa deve dimostrare la discrepanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva del bene e la finalità elusiva delle misure di prevenzione; indizi come cessioni a prezzo irrisorio, intestazioni a persone vicine e attività di fatto gestita dall'interposto possono sufficienza a reggere la condanna
  • La declaratoria di delinquente professionale non può fondarsi solo sulla recidiva: è necessario motivare la concreta dedizione sistematica al crimine (precedenti rilevanti, assenza di redditi leciti, modalità e continuità delle condotte criminose)
  • Le decisioni di merito adeguatamente motivate e fondate su un quadro probatorio complessivo non sono facilmente rimovibili in sede di legittimità, salvo errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche

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