Cassazione Penale, Sentenza n. 17158/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità di Benetti per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216, 219, 223 r.d. n. 267/42) commessi in qualità di amministratore e poi liquidatore della ITALO SUD s.r.l. Il ricorso articolava sei motivi principali: 1) censura sulla idoneità delle condotte distrattive a ledere le garanzie dei creditori, rilevando un attivo patrimoniale superiore alle passività; 2) richiesta di motivazione rispetto alla distrazione di crediti di modesto importo (euro 1.601,31) rispetto all'attivo; 3) contestazione dell'esistenza del dolo richiesto per la bancarotta patrimoniale, dato l'apparente patrimonio salvaguardante i creditori; 4) mancanza di motivazione circa il dolo nella bancarotta documentale, considerata l'attività contabile regolare per anni e la breve interruzione delle registrazioni; 5) critica alla mancata valorizzazione delle giustificazioni sulla destinazione delle rimanenze di magazzino al soddisfacimento dei creditori; 6) censura per il diniego delle attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza e le presunte cautele gestionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, complessivamente, infondato e, nei limiti della ammissibilità, manifestamente inammissibile rispetto a molte doglianze. La Corte ha confermato la valutazione di merito: il bilancio 2010 mostrava rimanenze e crediti poi inspiegabilmente azzerati o ridotti nella situazione patrimoniale del 30/04/2011; la contabilità non è stata aggiornata dal 31/12/2010 al fallimento, impedendo la ricostruzione della sorte delle rimanenze e delle liquidità. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la bancarotta fraudolenta può ritenersi integrata anche se, al momento della dichiarazione di fallimento, l'attivo nominale supera il passivo; la sottrazione si perfeziona al momento del distacco delle disponibilità dal patrimonio sociale e il successivo recupero non invalida il reato. Ha ritenuto che l'omessa tenuta delle scritture contabili, soprattutto se coincidente con la sparizione di beni, è indice di finalizzazione all'occultamento e al danno per i creditori. I primi cinque motivi sono stati considerati inammissibili perché si traducevano in sindacato di merito vietato; il sesto motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto infondato in quanto la motivazione del giudice di merito è congrua nel richiamare la gravità delle condotte e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) - art. 216, art. 219, art. 223
Le norme sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sono state applicate per valutare la sottrazione di beni e l'omessa tenuta delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto integrati sia l'elemento materiale (distacco/sottrazione di disponibilità e omessa contabilità) sia l'elemento soggettivo desumibile dalla contiguità temporale e dall'impossibilità di ricostruire i fatti gestionali.
Codice di procedura penale - art. 606 (motivi di cassazione)
Richiamato per delimitarne i motivi di ricorso: la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non del merito; molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché tradotte in un proibito riesame di fatto e della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
Codice di procedura penale - art. 173 disp. att. (limiti della trattazione dei motivi)
Richiamato per indicare i limiti formali con cui i motivi devono essere enunciati nel ricorso in cassazione; la Corte ha considerato i motivi enunciati nei limiti strettamente necessari.
Codice di procedura penale - art. 616 (condanna alle spese per rigetto del ricorso)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per il rigetto del ricorso.
Codice civile - artt. 2446, 2247, 2482-bis, 2482-ter, 2484 c.c.
Richiamati per osservare che la costituzione di riserve di bilancio è un comportamento doveroso dell'imprenditore per la conservazione del patrimonio: ciò non costituisce di per sé elemento esimente rispetto alle contestazioni di bancarotta, e gli obblighi di ripianamento del capitale sono disciplinati dal codice civile.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta si considera integrata al momento del distacco o della sottrazione delle disponibilità dal patrimonio sociale; un successivo recupero formale dell'attivo non elide il reato.
- L'omessa o carente tenuta della contabilità nella fase anteriore al fallimento, specie se coincidente con la sparizione di beni o liquidità, costituisce indice grave di finalizzazione fraudolenta e può integrare la bancarotta documentale anche in assenza di lunga durata dell'omissione.
- Importi 'modesti' oggettivamente rispetto all'attivo nominale non escludono la responsabilità: la valutazione tiene conto della qualità delle prove e della tracciabilità delle operazioni; le spiegazioni difensive devono essere documentate e verificabili (ricevute, pagamenti tracciati, nomi dei creditori soddisfatti).
- In sede di cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito probatorio: i motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per ottenere una valutazione favorevole sulle attenuanti generiche è opportuno che la difesa produca elementi concreti e rilevanti (comportamento riparatorio documentato, assenza di dolo, elementi di correttezza gestionale) e che il giudice di merito sia posto nella condizione di valutarli analiticamente.
- Misure difensive efficaci in casi simili: mantenere contabilità aggiornata e depositi obbligatori regolari; documentare qualsiasi destinazione di rimanenze o pagamenti a creditori con tracciabilità; conservare e presentare evidenze documentali e testimonianze che dimostrino l'assenza di finalità fraudolente.
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