Cassazione Civile, Ordinanza n. 12690/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte attrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento agevolato stipulato per l’ampliamento di uno stabilimento industriale. Gli attori lamentavano che la banca, pur avendo assunto l’impegno di erogare una somma molto superiore, avesse poi erogato solo una parte del finanziamento, destinandola inoltre a ridurre lo scoperto di conto corrente della società, e che ciò avesse aggravato la crisi finanziaria dell’impresa fino a costringerla a procedure concorsuali. In un secondo momento la società deduceva anche che la banca avesse incassato, anziché riversare alla beneficiaria, un contributo pubblico in conto capitale destinato al risanamento aziendale. Nel giudizio di rinvio gli attori chiedevano il risarcimento del lucro cessante, il rimborso delle spese delle procedure concorsuali e ulteriori danni (anche per pretesi pregiudizi personali dei soci, perdita di chance e danni all’immagine). Con i motivi di ricorso per cassazione denunciavano: violazione dell’art. 394 c.p.c. per avere la Corte d’appello, in rinvio, ridotto indebitamente una voce di danno già coperta da giudicato e dichiarato nuove e quindi inammissibili altre domande che, secondo i ricorrenti, erano già state proposte in citazione e in appello; violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c. per omessa pronuncia sul danno personale dei soci fideiussori/datori di ipoteca e sul lucro cessante futuro; nullità della sentenza per motivazione apparente sulla quantificazione equitativa del lucro cessante; omessa pronuncia sul danno emergente relativo alle spese delle procedure concorsuali; illegittima esclusione di documenti prodotti in rinvio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi relativi alla violazione del giudicato e del divieto di reformatio in peius, alla mancata considerazione di una domanda già devoluta e alla carenza di motivazione sulla liquidazione equitativa; ha invece confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità delle nuove voci di danno personali dei soci, perché mai prospettate nei gradi di merito precedenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché riesamini solo le domande ancora devolute e si uniformi ai vincoli del giudicato interno.
La decisione
Ricorso accolto in parte. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà: mantenere fermo il danno emergente già coperto da giudicato nella misura di Euro 234.254,01, comprensiva di rivalutazione e interessi fino alla precedente decisione di appello; riesaminare l’incidenza causale dell’inadempimento bancario sui danni ancora controversi; valutare nel merito la domanda di lucro cessante e quella di rimborso delle spese delle procedure concorsuali; ammettere, se pertinenti e giustificati da sopravvenienze o esigenze istruttorie, i documenti prodotti in rinvio; restano invece escluse le nuove domande relative ai danni personali dei soci per garanzie prestate, perdita di chance commerciali, danni all’immagine e segnalazioni nei sistemi informativi interbancari, perché nuove rispetto al thema decidendum originario.
Norme richiamate
Il giudizio di rinvio è vincolato ai limiti del decisum rescindente; non possono essere introdotte nuove domande o ridiscusse statuizioni coperte da giudicato interno, ma il giudice deve riesaminare le sole questioni ancora devolute dalla cassazione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e non può omettere di esaminare quelle effettivamente proposte e ancora sub iudice.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La liquidazione equitativa del danno richiede una motivazione, anche sommaria, sui criteri seguiti; non è sufficiente una mera affermazione di equità priva di base argomentativa.
La valutazione equitativa è ammissibile solo quando la precisa determinazione del danno sia impossibile o notevolmente difficile; il giudice deve comunque valorizzare le prove disponibili e spiegare i criteri adottati.
La statuizione non impugnata diventa definitiva e vincola il giudice del rinvio; ciò preclude una riduzione dell’importo già riconosciuto in assenza di impugnazione sul punto.
In appello e in rinvio sono ammissibili solo incrementi delle conseguenze dannose del medesimo fatto già dedotto, non domande fondate su fatti nuovi o su voci di danno di natura diversa.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare solo le questioni rimaste aperte dopo la cassazione; le statuizioni autonome non impugnate sono coperte da giudicato interno e non possono essere peggiorate in assenza di specifica impugnazione della parte interessata.
- La domanda di risarcimento di ulteriori conseguenze dannose è ammissibile solo se costituisce sviluppo causale e cronologico del fatto originario già allegato; se introduce voci di danno nuove e diverse per natura o titolo, essa è inammissibile come domanda nuova.
- La liquidazione equitativa del danno non può risolversi in una determinazione arbitraria: il giudice deve indicare, almeno sinteticamente, i criteri utilizzati e gli elementi di prova valorizzati, specie quando esiste una consulenza tecnica dalla quale intende discostarsi.
- Nel giudizio di rinvio è possibile produrre nuovi documenti solo se la loro formazione successiva o la loro precedente indisponibilità sia giustificata da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie conseguenti alla cassazione o da causa di forza maggiore.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice di rinvio di ridurre una voce di danno già definitivamente riconosciuta, se su quel capo non vi è stata impugnazione efficace.
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