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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27223/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, condannato per reati rientranti tra quelli ostativi ex art. 4‑bis ord. pen., ha chiesto l'affidamento in prova sostenendo l'impossibilità/inesigibilità della collaborazione con la giustizia e deducendo che non avrebbe l'onere di allegare elementi specifici a prova di tale situazione; il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio di delineare elementi specifici tali da dimostrare l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione, limitandosi a richiamare implicitamente il contenuto delle sentenze irrevocabili

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il rigetto della richiesta di affidamento in prova. Ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina transitoria (per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n.162/2022 conv. l. n.199/2022) e ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui grava sul condannato l'onere di delineare elementi specifici circa l'impossibilità/inesigibilità/irrilevanza della collaborazione; altresì ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 4‑bis ord. pen., commi 1 e 1‑bis

    I benefici penitenziari per i reati ostativi sono ammessi, di regola, solo per i condannati che abbiano collaborato; il comma 1‑bis prevede condizioni per concedere i benefici anche ai non collaboranti, condizioni applicabili a seconda della data del reato

  • d.l. n. 162 del 2022, convertito in l. n. 199 del 2022, art. 3 (disciplina transitoria)

    “nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, ... purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”

    Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto si applica la disciplina transitoria che consente benefici solo ove, oltre all'impossibilità/irrilevanza della collaborazione, siano acquisiti elementi che escludano attuali collegamenti con la criminalità organizzata/terroristica/evversiva

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017 (Sorice)

    “ai fini del superamento delle condizioni ostative ... grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito”

    Secondo la giurisprudenza consolidata, il richiedente deve allegare elementi concreti e specifici a sostegno della tesi di impossibilità/irrilevanza della collaborazione; mere affermazioni o rinvii alle sentenze non sono sufficienti

  • Corte Cost. n. 253 del 2019

    Ha inciso sulla disciplina transitoria richiamata dal legislatore; la sentenza è stata presa in considerazione nella formulazione delle condizioni applicabili ai reati commessi prima della riforma

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa

Massime di principio

  • Quando si chiede un beneficio penitenziario per reati ostativi occorre distinguere la data del reato: per delitti commessi dopo il d.l. 162/2022 si applicano le nuove condizioni; per quelli anteriori si applica la disciplina transitoria
  • Il richiedente ha l'onere di allegare e, ove possibile, provare elementi specifici e concreti che dimostrino l'impossibilità, l'inesigibilità o l'oggettiva irrilevanza della propria collaborazione; non è sufficiente un generico o implicito richiamo alle sentenze di condanna
  • Nella valutazione del beneficio è comunque necessario acquisire elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva
  • La magistratura di sorveglianza deve verificare in concreto la rescissione dei legami con la criminalità organizzata: in assenza di adeguata allegazione probatoria la richiesta può essere rigettata e l'impugnazione dichiarata inammissibile
  • L'inammissibilità o l'abuso nelle impugnazioni può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

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