Cassazione Penale, Ordinanza n. 01980/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso. Con il primo motivo, comune a tutti, hanno contestato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza censure di merito e riproponendo questioni già dedotte in appello e disattese, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Con il secondo motivo, proposto soltanto nell'interesse di uno dei ricorrenti, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva fondato il diniego su un precedente penale risultante dal casellario, formulando un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura astensione dal reato, giudizio di merito logico e non illogico, basato anche su elementi soggettivi della personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché limitato a doglianze di fatto e alla mera ripetizione dei motivi d'appello; ha ritenuto il secondo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena, manifestamente infondato poiché il diniego era sorretto da una prognosi sfavorevole basata su un precedente ostativo e su una valutazione non illogica della capacità a delinquere. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata
aggravanti contestate e poste a base della qualificazione aggravata del furto
richiamato implicitamente nella valutazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, fondata sulla prognosi sfavorevole e su precedenti ostativi
evocato implicitamente dai riferimenti a violazione di legge e vizio di motivazione dedotti nel ricorso
base normativa del giudizio di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi
fonte della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente fattuali o la semplice riproposizione dei motivi già sollevati in appello, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con le rationes decidendi della decisione impugnata e si risolve in doglianze apparenti.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice fonda il giudizio prognostico sfavorevole su elementi concreti, come precedenti penali ostativi, e su una valutazione della personalità dell'imputato e della sua capacità a delinquere, senza limitarsi alla sola gravità astratta del reato.
- La valutazione circa la prognosi di futura commissione di reati ai fini della sospensione condizionale appartiene al giudizio di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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