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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14704/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14/05/2024. Dal testo emerge che il ricorso verteva su un episodio di evasione dagli arresti domiciliari, con specifico richiamo al secondo motivo relativo alla configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la consegna a un'autorità tenuta a tradurlo in carcere dovesse escludere o comunque incidere sul trattamento sanzionatorio. Inoltre, contestava l'esclusione delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che il ricorso, nel suo complesso, non si confrontava con la ricostruzione in fatto e con le deduzioni in diritto della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la motivazione della sentenza d'appello e che il secondo motivo fosse manifestamente infondato, ribadendo che l'attenuante dell'art. 385, comma 4, c.p. può sussistere anche quando l'evaso dagli arresti domiciliari si consegni a un'autorità che ha l'obbligo di tradurlo in carcere. Ha inoltre ritenuto immune da censure la motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    L'attenuante prevista per l'evasione si applica anche nel caso in cui l'allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari si consegni a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere.

  • art. 385 c.p.p.

    Non citato; il riferimento è all'art. 385 cod. pen. in tema di evasione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ricostruzione in fatto e con le argomentazioni in diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • L'attenuante dell'evasione prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. può ricorrere anche se l'evaso si consegna spontaneamente a un'autorità che sia tenuta a tradurlo in carcere.
  • La censura sull'esclusione delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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