Cassazione Civile, Ordinanza n. 24376/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2008-2011, che il contribuente aveva impugnato ottenendo inizialmente una decisione favorevole in primo grado. In appello, però, la decisione di primo grado è stata riformata con rigetto dell'impugnazione. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del contribuente deceduto, articolando due motivi: (1) nullità della notifica dell'atto di appello, perché eseguita presso il domicilio del precedente difensore del contribuente, già cancellatosi dall'albo; (2) nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, poiché la CTR si sarebbe limitata a un rinvio generico alla decisione di primo grado e agli scritti difensivi, senza esporre l'iter logico-giuridico e senza confrontarsi con le censure dell'appellante.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'appello presso il domiciliatario nonostante la sua cancellazione dall'albo, perché nel processo tributario la notificazione/comunicazione segue la disciplina speciale dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 e l'elezione di domicilio, anche presso il difensore, non viene meno per la cessazione del rapporto professionale o per la cancellazione dall'albo. Accoglie invece il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR è nulla per motivazione apparente: il giudice d'appello non ha illustrato le censure mosse alla decisione di primo grado né le ragioni del loro rigetto, limitandosi a formule stereotipate e a un sostanziale rinvio alla pronuncia impugnata. La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il veicolo processuale usato per denunciare la nullità della notificazione dell'appello e la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della notifica dell'appello
richiamato dai ricorrenti; la Corte afferma però la prevalenza della disciplina speciale del processo tributario
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo
nel processo tributario prevale sulla disciplina codicistica dell'art. 170 c.p.c.; se manca l'elezione di domicilio, notificazioni e comunicazioni vanno fatte direttamente alla parte
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente
la sentenza tributaria regionale deve contenere l'esposizione delle ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione
richiamato dalla Corte insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per affermare la nullità della sentenza priva di motivazione effettiva
richiamato per escludere la sufficienza di una motivazione meramente adesiva o per relationem
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione degli atti processuali segue la disciplina speciale dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 e non viene meno la validità della notificazione effettuata presso il domiciliatario per il solo fatto che questi si sia cancellato dall'albo o che sia cessato il rapporto professionale, salvo diverse indicazioni ricavabili dall'atto di elezione di domicilio.
- La sentenza del giudice tributario di appello è nulla quando si risolva in una motivazione solo apparente, cioè graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni del rigetto o dell'accoglimento delle censure di gravame.
- Non è sufficiente, per integrare il requisito della motivazione, un generico rinvio alla sentenza di primo grado o agli scritti difensivi delle parti: il giudice d'appello deve confrontarsi con i motivi di impugnazione e spiegare perché li ritenga infondati o condivisibili.
- La violazione del dovere di motivazione, quando si traduce in motivazione apparente, integra un vizio denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione resta nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ma la mancanza di una reale argomentazione decisoria è comunque sindacabile.
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