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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38066/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. La difesa ha dedotto violazione di legge penale, sostenendo che la Corte di merito, in assenza di perizia cinematica o di altri accertamenti specifici sulle reali cause del sinistro, avesse indebitamente attribuito l'incidente allo stato di ebbrezza. In particolare, si contestava il nesso tra la condotta di guida in stato alcolico e la collisione con il guardrail posto a protezione della pista ciclabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano logicamente desunto, dalle risultanze probatorie, che la collisione con il guardrail fosse dovuta alla ridotta capacità di governo del veicolo conseguente allo stato di ebbrezza dell'imputato. Le argomentazioni della Corte d'appello sono state ritenute immuni da incongruenze logiche e coerenti con il materiale istruttorio, quindi insindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada

    Norma richiamata come fattispecie incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; la Corte considera corretta la ricostruzione del nesso tra ebbrezza e sinistro operata dai giudici di merito.

  • art. 186, comma 2-bis, cod. strada

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; la difesa ne lamentava la violazione per difetto di accertamenti tecnici sulla causa del sinistro.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito quando la censura ripropone questioni già esaminate con motivazione логicamente coerente e immune da vizi rilevabili in cassazione.
  • Ai fini della responsabilità per guida in stato di ebbrezza, il nesso tra stato alcolico e sinistro può essere desunto dal complesso delle risultanze probatorie, anche in assenza di perizia cinematica, se la ricostruzione logica dei fatti evidenzia una ridotta capacità di governo del veicolo.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando fonda in modo non manifestamente illogico la causalità del sinistro su elementi istruttori convergenti e sull'assenza di fattori esterni alternativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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