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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11875 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva accertato induttivamente, sulla base di indagini finanziarie previamente autorizzate, maggiori ricavi per il 2006, con conseguente maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale e IRAP, oltre a sanzioni e interessi. Dopo la parziale rideterminazione della pretesa da parte della CTP di Benevento, il contribuente aveva appellato le statuizioni sfavorevoli. La CTR della Campania dichiarò l’appello inammissibile per totale carenza di motivi specifici, ma si pronunciò anche sul merito respingendolo. In Cassazione A.A. articolò dieci motivi, contestando, tra l’altro, la valutazione della documentazione bancaria, il contraddittorio preventivo, l’assenza di un processo verbale di constatazione, la motivazione dell’avviso, i presupposti e la prova dell’accertamento induttivo, il mancato riconoscimento dei costi, vizi di motivazione e ultrapetizione e una difformità nella data della sentenza. La Corte rilevò inoltre e respinse l’eccezione di nullità della procura di Equitalia Sud.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito i dieci motivi. La ragione assorbente è che il contribuente non aveva censurato la statuizione preliminare della CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi; tale statuizione aveva consumato il potere decisorio del giudice d’appello e le successive considerazioni di merito erano meri obiter dicta. È stata respinta l’eccezione sulla procura di Equitalia Sud, ritenuta riferibile al giudizio di Cassazione perché apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al controricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese: 2.500 euro all’Agenzia delle entrate, oltre spese prenotate a debito, e 2.000 euro a Equitalia Sud, oltre rimborso forfettario del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'avere la CTR ritenuto l'appello inammissibile, ex art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 per difetto di specificità dei motivi, ne ha determinato - come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (...) - la consumazione della potestas decidendi, ponendosi pertanto le successive statuizioni, rese, ad abundantiam, nel merito, alla stregua di meri obiter dicta.

    L’appello tributario deve contenere motivi specifici; se è dichiarato inammissibile per tale carenza, la statuizione processuale è assorbente e le successive argomentazioni sul merito non sostituiscono né superano la pronuncia di rito.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d’appello contiene una statuizione preliminare di inammissibilità e, successivamente, esamina anche il merito, il ricorso per Cassazione deve contestare specificamente la statuizione di rito. Se questa resta incontestata, può essere sufficiente da sola a determinare l’inammissibilità del ricorso; le considerazioni sul merito sono meri obiter dicta.
  • La redazione dei motivi d’appello richiede contestazioni specifiche delle ragioni della decisione impugnata: riproporre questioni o svolgere argomentazioni ampie non basta se non si individua e confuta il contenuto della sentenza di primo grado.
  • Nel predisporre un’impugnazione, occorre individuare e censurare tutte le rationes decidendi autonome o assorbenti della decisione. Contestare soltanto le argomentazioni svolte ad abundantiam non rimuove una statuizione processuale rimasta valida.
  • Una procura su foglio separato può essere ritenuta riferibile al giudizio se è materialmente congiunta all’atto e il contenuto dell’atto consente di collegarla a quel giudizio, purché non vi siano elementi assolutamente incompatibili con tale riferibilità.

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