Cassazione Penale, Sentenza n. 2609/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 29/05/2023, che aveva parzialmente annullato il sequestro disposto dal GIP restituendo le quote della societa Caffè In s.r.l. (capo 2) e confermando il sequestro delle quote di altre societa di ristorazione in Portogallo (capi 5,6,7,9). Il ricorrente deduce vizi di violazione di legge e omessa motivazione: (i) carenza di adeguata motivazione sull'elemento oggettivo del reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.), contestando che il Tribunale abbia confuso la gestione de facto di Giorgi Domenico con la dimostrazione della fittizia intestazione e senza verificare la provenienza delle risorse economiche impiegate per costituire le societa; (ii) omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo specifico) degli interponenti e degli interposti, con rilievo che il Tribunale si era limitato a richiamare orientamenti giurisprudenziali ritenendo sufficiente il fondato presentimento dell'applicazione di misure di prevenzione; (iii) omessa motivazione in relazione al requisito del periculum in mora, con la critica che il Tribunale avrebbe utilizzato formule di stile per giustificare il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame, ritenendo che il provvedimento del Tribunale del Riesame fosse carente di motivazione in ordine alla sussistenza, anche in termini di fumus, dell'elemento oggettivo del reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.). La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva dato rilievo soltanto alla qualifica di "dominus" e alla gestione de facto da parte di Giorgi Domenico senza approfondire se le risorse economiche impiegate per la costituzione e l'operatività delle societa portoghesi provenissero effettivamente dal soggetto cui si imputava l'intestazione fittizia; inoltre il giudice non ha adeguatamente valutato gli elementi prodotti dalla difesa (esiguità della partecipazione al capitale, modalita di avvio, autofinanziamento, credito bancario, epoca di acquisto dei beni). Per la carenza motivazionale sull'elemento oggettivo la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi relativi al dolo specifico e al periculum in mora, disponendo il rinvio per la rinnovata e motivata valutazione.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen. (intestazione fittizia)
Per la configurabilita del reato e' necessaria la duplice prova che le risorse economiche impiegate per l'acquisto o la costituzione dei beni o delle societa provengano dal soggetto che intende eludere misure di prevenzione e che vi sia lo scopo di eludere tali misure; la mera disponibilita o la gestione de facto non sono di per se' sufficienti
art. 12-quinquies d.l. 8/6/1992 n.306 (convertito)
art. 12-quinquies DL 8/6/1992 n.306, conv. L. 7/8/1992 n.356
Richiamata dalla giurisprudenza come disciplina di riferimento per l'intestazione fittizia: occorre prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse impiegate dall'effettivo percettore/occultante
art. 325 cod. proc. pen. (ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro)
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio e' ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando/procedendo e dei vizi motivazionali radicali
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso - lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La censura per illogicita manifesta della motivazione e' regolata dall'art. 606 c.p.p.; nelle impugnazioni per cassazione vanno distinte le violazioni di legge dai profili di illogicita che seguono una disciplina propria
Massime di principio
- Per ritenere l'intestazione fittizia occorre, anche se su base indiziaria, dimostrare che le risorse impiegate per costituire o acquisire beni societari provenivano dall'effettivo occultante: la mera gestione o disponibilita di fatto non basta
- In giudizio di riesame e in sede di sequestro preventivo il giudice deve motivare specificamente la provenienza delle risorse e non limitarsi a definizioni generiche (es. 'dominus') o al solo richiamo di dichiarazioni di collaboratori senza adeguati riscontri
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti sui sequestri e' possibile ottenere annullamento quando la motivazione e' del tutto mancante o radicalmente carente sui presupposti di legge; l'illogicita manifestamente non puo' essere sollevata in modo generico
- Se la Corte rileva carenza motivazionale sull'elemento oggettivo, i profili successivi (dolo specifico, periculum in mora) possono essere assorbiti e demandati al nuovo esame del giudice di merito
- La difesa dovrebbe produrre e far emergere dati concreti utili a dimostrare autonomia delle fonti finanziarie (documentazione bancaria, cronologia degli investimenti, contratti di finanziamento, modalita di conferimento del capitale) per contrastare l'accusa di intestazione fittizia
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono riscontri oggettivi per avere rilievo decisivo; in assenza di tali riscontri la loro genericita non puo' sorreggere misure ablative
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