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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06049/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta ferma quanto al diniego della particolare tenuità del fatto e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo due censure: violazione dell'art. 131-bis c.p. per avere la sentenza negato la particolare tenuità del fatto, e violazione dell'art. 163 c.p. per avere negato la sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che i motivi sono sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici. In concreto, la condotta contestata consisteva nell'aver portato in un luogo pubblico, in prossimità di un ufficio postale, un coltello; la Corte d'appello aveva valorizzato la scarsa offensività come insussistente e la personalità dell'imputato, gravata da precedenti condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre al fatto che la sospensione condizionale era già stata fruita due volte.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando difetta la scarsa offensività della condotta, da valutarsi anche alla luce del contesto concreto e della personalità dell'imputato.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando l'imputato risulti aver già beneficiato due volte del medesimo beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta presenta un apprezzabile grado di offensività e il giudice di merito motivi in modo coerente sul punto, potendo valorizzare anche i precedenti penali dell'imputato come indice della sua personalità e del disvalore complessivo della vicenda.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
  • La sospensione condizionale della pena non è concedibile oltre i limiti legali di reiterazione del beneficio; il certificato penale può essere valorizzato per verificare se l'imputato abbia già fruito del beneficio in precedenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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