Cassazione Penale, Ordinanza n. 29321/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non confrontati con la motivazione della sentenza d'appello, richiamando il principio per cui l'impugnazione è inammissibile quando non si misura con le ragioni della decisione censurata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e aspecifiche, perché non indicavano alcuna reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza e le censure formulate.
Norme richiamate
La decisione presuppone il furto aggravato, ma il testo non indica il preciso comma o la specifica aggravante; la qualificazione del fatto come furto aggravato è richiamata solo in via descrittiva.
L'inammissibilità è pronunciata per genericità e aspecificità dei motivi di ricorso, cioè per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità è ricondotta a colpa del ricorrente, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
Viene richiamato il principio secondo cui l'impugnazione è inammissibile per genericità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
È richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla necessità che i motivi di ricorso si confrontino specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una critica meramente assertiva o ripetitiva: il motivo deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- L'impugnazione è inammissibile per aspecificità quando non indica in che modo la motivazione della decisione contestata sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata rispetto alle censure formulate.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche devono essere sorrette da argomentazioni puntuali e correlate alla motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte ricorrente.
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