Cassazione Civile, Ordinanza n. 11473/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo di pagamento emesso in favore di due creditori. I debitori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di valida procura ad litem. I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, ma prima dell'adunanza in camera di consiglio depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente da loro e dal difensore; la rinuncia veniva accettata dalle controparti con dichiarazione contestuale sottoscritta personalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte dei controricorrenti, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio la Corte non provvede sulle spese, secondo quanto ricavato dalla decisione.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la pronuncia conclude con estinzione del giudizio e non con rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude una pronuncia di merito sul ricorso e impedisce la declaratoria di rigetto o inammissibilità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese salvo diverso assetto normativo o processuale specificamente previsto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità non è dovuto quando la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
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