Cassazione Civile, Ordinanza n. 13115/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui era stata irrogata a un medico dentista, quale datore di lavoro di una lavoratrice addetta allo studio, una sanzione amministrativa per non avere inviato nei termini la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e la comunicazione di cessazione del rapporto, avvenuta il 31 luglio 2013. Il destinatario delle sanzioni aveva proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In Cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, sostenendo che la Corte d'appello avesse ritenuto provata l'applicazione della sanzione e della maggiorazione per 315 giornate di lavoro senza prova del numero reale delle giornate effettivamente lavorate; richiamava inoltre altre pronunce tra le stesse parti in cui era stata criticata la prova della durata del rapporto; (2) omesso esame di circostanze decisive; (3) nullità della sentenza per motivazione per relationem e carenza di esame critico; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell'Ispettorato. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili, osservando che il ricorso non trascriveva l'appello né riproduceva i documenti e le sentenze richiamate, non si confrontava con le rationes decidendi, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, e non evidenziava alcun vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti; ha inoltre rilevato che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque preclusa dalla doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il quarto motivo è stato respinto perché, in caso di esito favorevole della lite per l'Ispettorato, l'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015 prevede il riconoscimento delle spese con riduzione del 20%.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di appello che, a sua volta, aveva confermato il rigetto delle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione sanzionatorie. Non sono state liquidate spese di legittimità perché l'intimato non ha svolto difese. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Le censure di legittimità devono essere ricondotte ai motivi tipici; non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito efficacia legale a prove che ne sono prive; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione sia totalmente mancante, apparente, incomprensibile o manifestamente contraddittoria.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002
La censura dell'odierno ricorrente riguardava l'applicazione della sanzione e della maggiorazione in tema di lavoro irregolare, ma la Corte non è entrata nel merito della doglianza perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile sotto i profili processuali.
La Corte d'appello aveva ritenuto tempestivi accertamento e contestazione; tale statuizione non è stata ritenuta scalfita dal ricorso.
La censura sulle spese è stata respinta perché, nel caso di esito favorevole per l'Ispettorato, la disciplina speciale consente la liquidazione delle spese con riduzione del 20%.
art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015
"In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto"
È norma speciale applicabile alla lite dell'Ispettorato del lavoro, che consente la liquidazione delle spese in suo favore con riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la critica deve colpire un errore di diritto o un vero vizio motivazionale nei limiti tassativi ammessi.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia vincolante a elementi liberamente valutabili; non quando ci si limiti a contestare il peso attribuito alle prove.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice, pur richiamando la decisione di primo grado, manifesta di aver vagliato il materiale istruttorio e le censure di appello, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni singolo argomento delle parti.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In tema di spese processuali nelle liti dell'Ispettorato del lavoro, opera la disciplina speciale che consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione con riduzione del 20%.
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