Cassazione Penale, Sentenza n. 11311/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che li aveva confermati condannati per concorso in rapina aggravata e lesioni. Tanoni deduceva difetto di motivazione e violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p.: sosteneva che la colpevolezza le fosse attribuita su basi meramente omissive (chiusura porta) e che la prova fosse insufficiente; contestava inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della minima partecipazione (art. 114 c.p.). Lazzari deduceva violazioni ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., contestando la valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.), la qualificazione del suo ruolo come esecutore materiale (sosteneva potersi trattare di ricezione della refurtiva), la mancata ammissione della perizia antropometrica e l'omessa motivazione sul riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già esperite in appello. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente accertato il concorso commissivo di Tanoni (azione sulla porta per far entrare i correi) e la responsabilità di Lazzari sulla base del possesso di parte consistente della refurtiva, dei ripetuti contatti con la Tanoni e dei dati di aggancio delle celle telefoniche. Ha inoltre ritenuto non necessaria la perizia antropometrica dato che gli elementi acclarati erano sufficienti a dimostrare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Si riportano anche le pene di merito: Tanoni condannata a 7 anni e 6 mesi di reclusione e Euro 3.000 di multa; Lazzari a 10 anni di reclusione e Euro 4.000 di multa (decisione d'appello del 02/05/2022).
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))
Usato come parametro per valutare i motivi di cassazione: lett. e) (difetto di motivazione) e lett. b) (erronea valutazione dei fatti). La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero infondate o reiterative rispetto alle valutazioni di merito, essendo la motivazione della Corte d'Appello adeguata e priva di illogicità manifesta.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma procedurale citata per la ricostruzione sintetica dei motivi di ricorso. Usata in sede di esposizione dei motivi dei ricorrenti.
Riferita alla responsabilità per concorso nel reato. La Corte ha escluso che la responsabilità fosse fondata su mere omissioni e ha qualificato il comportamento della Tanoni come concorso commissivo.
Richiamata con riferimento all'attenuante della minima partecipazione. La Corte d'Appello ha escluso tale attenuante per il ruolo non secondario della Tanoni, decisione ritenuta congrua dalla Cassazione.
Norma sulla prova per presunzioni/indizi. La Corte ha ritenuto lecita la valutazione indiziaria operata in appello alla luce del possesso della refurtiva, dei contatti e dei dati telefonici, non ravvisando violazione del principio del dubbio ragionevole.
Richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere ammenda alla Cassa delle ammende, qui quantificata in Euro 3.000 ciascuno.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi manifestamente infondati o reiterativi; la Corte l'ha invocata per respingere i ricorsi.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e di prova compiute dalla Corte d'Appello sono sottratte a sindacato di legittimità salvo illogicità manifesta, carenza motivazionale o violazione di norme processuali fondamentali.
- Il possesso di parte consistente della refurtiva, se correlato ad elementi di collegamento (contatti ripetuti, rilevazioni telefoniche, ecc.), costituisce un elemento probatorio molto significativo per fondare la responsabilità per concorso in rapina.
- La trasformazione di un'ipotesi da mera omissione a concorso commissivo dipende dalla concreta azione svolta: un comportamento che agevoli concretamente l'ingresso o l'esecuzione del fatto può integrare concorso e non mera omissione.
- La richiesta di perizia (es. antropometrica) può essere ritenuta superflua quando il giudice ritenga che gli elementi già acquisiti siano sufficienti a provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
- Le doglianze che ripropongono questioni già tempestivamente dedotte e decise in grado d'appello rischiano l'inammissibilità per reiterazione; è necessario articolare nuovi profili di illegittimità o mostrare palesi vizi di motivazione per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione.
- Il riconoscimento della recidiva può essere motivato anche sulla base della pericolosità risultante dalla consumazione di un grave reato; la valutazione resta in larga parte discrezionale del giudice di merito salvo vizio manifesto.
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