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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42278/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione relativa alla guida in stato di ebbrezza (art. 186-bis comma 3 in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) Codice della Strada) con aggravante di neopatentato e comitmento in orario notturno. L'impugnazione contestava la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: il G.i.p. aveva raddoppiato la sospensione rispetto al minimo previsto giustificando il raddoppio con l'appartenenza del veicolo a terzi. Il ricorrente ha dedotto che il raddoppio non è previsto per l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 186 e che l'art. 186-bis comma 6 riguarda esclusivamente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici.

La decisione

Il giudice d'appello (o Corte) ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il raddoppio della sospensione della patente non è previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e che il raddoppio previsto dalla legge riguarda altri casi (es. lett. c) o il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente e l'ha rideterminata in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. L c.p.p., riducendola da un anno a sei mesi. Per il resto la statuizione di patteggiamento è confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento: il giudice applica la pena concordata dalle parti nei limiti e con le modalità previste dalla legge

  • art. 186 Codice della Strada, comma 2, lett. b) e lett. c)

    Distinzione tra le diverse fattispecie di guida in stato d'ebbrezza: la lett. b) è la fattispecie contestata nel caso (per la quale il raddoppio della sospensione non è previsto), mentre la lett. c) riguarda una fattispecie più grave per la quale la legge prevede il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria

  • art. 186-bis Codice della Strada, comma 3 e comma 6

    Comma 3: prevede un aumento delle sanzioni (comprese quelle amministrative accessorie) da un terzo alla metà in determinate ipotesi collegate; comma 6: disciplina il caso del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici e prevede espressamente il raddoppio della sospensione della patente per quella fattispecie

  • art. 620, lett. L, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione (o al giudice di legittimità competente) di annullare una sentenza limitatamente a una statuizione e, se necessario, di rideterminare la misura di sanzioni accessorie nella misura consentita dalla legge

Massime di principio

  • Il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente si applica solo se espressamente previsto dalla norma per quella specifica fattispecie (non può essere esteso per ragioni come l'appartenenza del veicolo a terzi).
  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le sanzioni accessorie devono rientrare nei limiti stabiliti dalla legge; il giudice non può aumentare oltre quanto previsto dalla fattispecie normativa di riferimento.
  • Quando il giudice applica una misura accessoria in contrasto con la legge, la decisione può essere annullata limitatamente a quella statuizione e la misura può essere rideterminata in sede di legittimità nei limiti di legge (art. 620 lett. L c.p.p.).
  • Per valutare l'entità delle sanzioni accessorie è necessario distinguere con attenzione le diverse ipotesi previste dall'art. 186 e dall'art. 186-bis (es. lett. b) vs lett. c) e il rifiuto di accertamento), perché solo alcune prevedono il raddoppio.

Testo integrale

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