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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02350/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.300,00 oltre spese anticipate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4081/11/2021. Dal testo dell’ordinanza non emerge il contenuto sostanziale della controversia tributaria originaria né i motivi specifici di censura prospettati nel ricorso. La Corte rileva tuttavia, in via preliminare e pregiudiziale, che non risulta depositata copia della sentenza impugnata, né essa risulta depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo. Richiamando il precedente di legittimità indicato nel provvedimento, la Corte ritiene integrata la causa di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito della copia della sentenza impugnata, se non altrimenti presente nel fascicolo o depositata da altra parte, comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di definizione del giudizio con esito sfavorevole per la parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    La norma è richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia della sentenza impugnata costituisce adempimento processuale essenziale: la sua mancanza, ove non sanata dalla presenza dell’atto nel fascicolo o dal deposito di altra parte, determina l’improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità per difetto di deposito dell’atto richiesto dalla legge può essere rilevata d’ufficio dalla Corte in via preliminare.
  • Quando il ricorso è definito con esito sfavorevole per il ricorrente, il giudice deve verificare i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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