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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38940/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28/02/2025. Le doglianze principali sono: 1) per Rossini, violazione dell'art. 216 L. fall. e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione come "distrattive" di numerosi pagamenti effettuati tramite bonifici e assegni, lamentando che tali uscite erano inerenti all'attività o finanziamenti infragruppo e che mancavano accertamenti sulle operazioni verso l'estero; 2) per Rossini, vizio di motivazione e travisamento probatorio riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale (sequestro/assenza scritture contabili, responsabilità del commercialista); 3) per Rossini, censura sulle operazioni dolose (art. 223 l. fall.) in relazione alla rateizzazione del debito tributario e all'utilizzo di avvisi di accertamento; 4) per Bilacchi Simona, violazione del divieto di reformatio in peius e contraddittorietà per quanto riguarda la quantificazione della condanna/delle assoluzioni (in particolare conflitto tra il dispositivo e la motivazione circa la somma per cui è stata dichiarata assoluzione/condanna: somma originaria imputata, condanna in primo grado per euro 49.631,59 e poi assoluzione per euro 113.923,38 in sede d'appello); 5) per Rossini, richiesta delle circostanze attenuanti generiche e della pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità), negate in ragione di precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Rossini Pietro in tutti i motivi: le decisioni di merito (sia sulla qualificazione come bancarotta distrattiva in assenza di documentazione contabile, sia sulla bancarotta fraudolenta documentale e sulle operazioni dolose che hanno causato il dissesto) sono state ritenute corrette e fondate su consolidata giurisprudenza. È stata ritenuta legittima la valutazione che l'assenza di fatture e scritture giustificative legittima l'accertamento di distrazione; è stata altresì confermata la possibilità di ritenere sistematico il mancato versamento di imposte e contributi come causa dolosa del dissesto. La richiesta di pena sostitutiva è stata respinta come esercizio legittimo del potere discrezionale del giudice. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente a Bilacchi Simona (quarto motivo): la Cassazione ha rilevato una contraddittorietà non superabile interpretativamente tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di appello relativamente agli importi per cui l'imputata è stata ritenuta responsabile (confusione tra la somma originaria, la somma per la quale era stata condannata in primo grado e la somma per la quale è stata assolta in appello). Per tale motivo la sentenza è stata annullata in parte rispetto alla posizione di Bilacchi Simona e presumibilmente rinviata per nuovo esame su quel punto. Rossini è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge fallimentare

    Norma richiamata con riguardo alla fattispecie di bancarotta distrattiva: la Corte ha applicato il principio secondo cui, in presenza di mancata contabilità o assenza di documentazione giustificativa, l'onere probatorio grava sull'amministratore per dimostrare la destinazione dei beni a fini sociali; la mancanza di fatture o scritture idonee legittima la presunzione di distrazione

  • art. 223, comma 2, n. 2 Legge fallimentare

    Richiamata in relazione alle operazioni dolose volte a cagionare il dissesto: la Corte ha ritenuto che il sistematico mancato versamento di imposte e contributi possa integrare tale fattispecie quando crea e aggrava l'esposizione debitoria sino a rendere prevedibile il fallimento

  • art. 87 Legge fallimentare

    Richiamato nel discorso sull'obbligo di verità dell'imprenditore/ fallito e sulla funzione di garanzia verso i creditori: giustifica l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore quando mancano cespiti o scritture

  • art. 2634 cod. civ.

    Ricondotto alla nozione di "vantaggi compensativi" infragruppo: perché le operazioni infragruppo giustifichino trasferimenti occorre comprovare un saldo finale positivo e vantaggi certi e non meramente aleatori

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione discrezionale del giudice circa l'applicabilità delle circostanze attenuanti e delle pene sostitutive: la Corte ha ribadito la natura discrezionale della valutazione, che deve essere motivata sui profili ritenuti decisivi

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma evocata nella doglianza difensiva ma valutata nel contesto della discrezionalità: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa delle attenuanti generiche alla luce della personalità e dei precedenti dell'imputato

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiamata nella doglianza relativa alle sanzioni sostitutive ma considerata nel contesto interpretativo con l'art. 62-bis e l'art.133 c.p.; nessun vizio di applicazione motivazionale è stato rilevato

Massime di principio

  • In materie di bancarotta distrattiva, l'assenza di fatture o scritture giustificative consente al giudice di desumere la distrazione: l'amministratore ha l'onere di provare la destinazione dei pagamenti a fini sociali
  • Le operazioni infragruppo devono essere giustificate da documentazione idonea: la logica dei "vantaggi compensativi" richiede prova di un saldo finale positivo e di vantaggi concreti e prevedibili, non meri vantaggi prospettici
  • Il mancato e sistematico versamento di imposte e contributi può integrare operazioni dolose finalizzate al dissesto (art. 223 l. fall.) quando la condotta crea o aggrava prevedibilmente il fallimento
  • La sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale soprattutto se funzionale a nascondere distrazioni di liquidità; l'assenza di consegna di documenti richiesti rafforza la valutazione di occultamento
  • Contraddizioni non risolvibili tra dispositivo e motivazione (es. sulla quantificazione della responsabilità in ordine agli importi) determinano l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame
  • La concessione di pene sostitutive o attenuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice: la presenza di precedenti rilevanti e la "capacità a delinquere" possono giustificare il rigetto anche dopo la riforma delle circostanze
  • Nel giudizio di legittimità la Corte si attiene a consolidati principi di giurisprudenza di merito: doglianze generiche o non specificamente documentate hanno scarse possibilità di accoglimento

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