Cassazione Penale, Ordinanza n. 10894/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di una imputata per avere reso, in una dichiarazione rilevante ai fini dell'accesso a benefici/agevolazioni collegati al reddito, un'indicazione reddituale del nucleo familiare inferiore a quella reale. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo la mancanza di adeguata risposta sul punto dell'affermazione di responsabilità e, soprattutto, sull'elemento soggettivo del reato, contestando in sostanza la sussistenza del dolo. La Corte rileva però che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello in modo generico e aspecifico; il giudice di merito aveva infatti valorizzato la considerazione che i redditi dei componenti del nucleo familiare e la titolarità di proprietà incidenti sulla formazione del reddito non potevano essere ignorati dalla ricorrente. È inoltre ribadito che l'errore sui limiti reddituali fissati dalla normativa di settore integra errore di diritto su elementi costitutivi della fattispecie penale ed è quindi inescusabile.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma penale contestata, riferita alla falsa dichiarazione del reddito del nucleo familiare in relazione a prestazioni/benefici disciplinati dal testo unico sulle spese di giustizia.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
L'errore sui limiti reddituali previsti dalla disciplina applicabile è qualificato come errore di diritto su elementi integranti la norma penale e, quindi, non scusabile.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è esclusa solo se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente generiche o aspecifiche che si limitino a riproporre questioni già decise dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- In tema di false dichiarazioni sul reddito rilevante per la disciplina dei benefici pubblici, il giudice può desumere l'elemento soggettivo dalla conoscibilità, da parte dell'interessato, dei redditi dei componenti del nucleo familiare e degli elementi patrimoniali incidenti sulla soglia dichiarata.
- L'errore sui limiti reddituali stabiliti dalla normativa di riferimento integra errore di diritto su elementi della fattispecie penale e, in quanto tale, non esclude la responsabilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella causazione dell'inammissibilità.
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