Cassazione Penale, Ordinanza n. 35956/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 12 marzo 2026 del Giudice di Pace di Ferrara, che lo aveva riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha denunciato l'assoluta carenza di motivazione rispetto alla difesa svolta e ha invocato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 in relazione al reato contestato. La Corte ha rilevato che le doglianze sollecitavano una rivalutazione del fatto e del peso dimostrativo delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza: le critiche investivano profili di merito già esaminati dal Giudice di Pace e proponevano una diversa lettura degli elementi probatori, senza introdurre un'alternativa ricostruzione dei fatti sorretta da un dubbio ragionevole. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte e alla colpa correlata all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Ferrara riconosceva Aissaoui Wahbi responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998.
La norma individua il reato per il quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile; la Corte di cassazione non ne esamina nel merito la configurabilità, dichiarando inammissibili le doglianze.
Avverso tale sentenza, l'interessato, con atto a firma dell'avv. Fabio Chiarini, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assoluta carenza di motivazione in relazione alla difesa proposta e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 34 d.lgs., n. 274 del 2000 in relazione all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998.
La disposizione è richiamata quale disciplina di cui la difesa sosteneva la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi; la Corte non decide nel merito tale questione, reputando il ricorso inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Avverso tale sentenza, l'interessato, con atto a firma dell'avv. Fabio Chiarini, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assoluta carenza di motivazione in relazione alla difesa proposta e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 34 d.lgs., n. 274 del 2000 in relazione all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998.
La censura di legittimità relativa alla motivazione non consente di ottenere una nuova attribuzione di significato o una diversa lettura dei medesimi dati probatori; il controllo riguarda lo sviluppo motivazionale e la sua coerenza logico-giuridica.
Alla dichiarata inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
Alla dichiarazione d'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione riguarda lo sviluppo argomentativo della decisione impugnata e la sua coerenza logico-giuridica; non consente una nuova attribuzione di significato ai dati probatori né una diversa lettura degli stessi, anche se la ricostruzione alternativa sia ritenuta preferibile dalla difesa.
- La prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti può assumere rilievo solo se introduce un dubbio ragionevole, sorretto dalla logica e idoneo a contrastare la forza dimostrativa della decisione; non basta un'ipotesi che la stessa logica consenta di escludere o superare.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso che, sotto la denuncia di carenza o illogicità della motivazione, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del peso delle prove.
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