Cassazione Civile, Ordinanza n. 30211/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società immobiliare, contestando un maggior reddito d'impresa pari a euro 90.000. L'atto nasceva dalla vendita di un immobile a un privato nel 2010, contestualmente alla stipula di un mutuo fondiario per l'acquisto e la ristrutturazione del bene, offerto in garanzia. Secondo l'Amministrazione, il bene, originariamente iscritto a bilancio come immobilizzazione materiale al costo di acquisto, doveva essere riqualificato come bene merce, con conseguente rettifica dei ricavi, poiché tra acquisto e cessione non era intervenuto alcun intervento idoneo a trasformarlo in bene strumentale. La società aveva impugnato l'avviso; la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che non vi fossero elementi per escludere l'avvenuta ristrutturazione dell'immobile, valorizzando il contratto di mutuo e la sua destinazione all'acquisto e ristrutturazione. In cassazione, l'Agenzia ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato la clausola dell'atto di vendita del 29.12.2010, in cui la venditrice affermava che il bene non era stato costruito né ristrutturato; 2) violazione dell'art. 110, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, per avere la CTR confermato un valore di bilancio incrementato degli interessi passivi del mutuo, benché il bene non risultasse costruito o ristrutturato dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha osservato che il vizio di omesso esame sussiste quando il giudice di merito non valuti prove/documenti idonei a dimostrare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Nel caso concreto, la CTR aveva fondato la decisione esclusivamente sull'originario acquisto e sulle clausole del mutuo fondiario, trascurando invece il contratto di vendita del 29.12.2010, nel quale la società aveva dichiarato che l'immobile non era stato né costruito né ristrutturato, nonché le deduzioni svolte in appello. Tale omissione è stata considerata decisiva perché, se l'assenza di ristrutturazione fosse accertata, gli interessi passivi non avrebbero potuto incrementare il costo originario dell'immobile in bilancio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti
Il vizio ricorre quando il giudice di merito non considera una prova/documentazione idonea a dimostrare un fatto decisivo, già oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 110 comma primo lett b) del DPR nr 917/1986
È deducibile in cassazione la falsa applicazione della norma tributaria in tema di determinazione del costo fiscalmente rilevante del bene.
art. 110, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
La norma viene in rilievo per la corretta determinazione del costo del bene e per verificare se gli interessi passivi possano incrementare il valore di iscrizione in bilancio; ciò presuppone l'accertamento in fatto della sussistenza o meno della ristrutturazione.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito ometta di valutare documenti o risultanze istruttorie specificamente idonei a provare il fatto controverso.
- Quando la decisione dipende dalla qualificazione fiscale di un bene e dalla corretta determinazione del suo valore di bilancio, il giudice deve esaminare tutti i documenti decisivi che incidono sulla verifica dei presupposti fattuali della disciplina applicata.
- Se un documento contrattuale contiene una dichiarazione incompatibile con la ricostruzione accolta in sentenza, il suo mancato esame può integrare vizio di legittimità ove la circostanza sia decisiva per l'esito della lite.
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