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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24159/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era comandante della Stazione Carabinieri di Capri e veniva accusato di truffa militare aggravata (art. 234 e art. 47 cod. pen. militare) per aver acquistato, dal 5 aprile 2012 a maggio 2015, un quantitativo di bombole GPL superiore al fabbisogno della caserma e per aver redatto numerose dichiarazioni di "buona provvista" attestando falsamente che il gas fatturato fosse stato impiegato esclusivamente per ragioni di servizio, mentre in realtà era stato utilizzato anche per fini personali. In appello la condanna era stata confermata parzialmente (6 mesi di reclusione militare). In Cassazione il ricorrente deduceva carenze probatorie sull'elemento soggettivo, contestava il calcolo dei consumi (anche perché aveva lasciato il comando in febbraio 2015 conservando l'alloggio fino a maggio), richiamava fatture a suo favore non considerate e chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la concessione della circostanza attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, primo comma, n. 4 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte militare di appello avesse fornito motivazione chiara circa la pluralità di artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato (preventivo trasmesso agli uffici, consegna dalle società erogatrici, redazione di dichiarazioni di "buona provvista" e successiva liquidazione all'azienda). Il calcolo dei consumi attribuiti a Sansonne è stato ritenuto fondato su dati storici antecedenti e successivi alla sua presa di possesso, che evidenziavano aumenti esponenziali dei consumi; la difesa non ha provato acquisti a titolo personale né pagamenti in contanti. Quanto alle richieste di applicazione dell'art. 131-bis e dell'attenuante per particolare tenuità del danno, la Corte ha ritenuto che l'entità delle singole fatture, la pluralità delle condotte e la non occasionalità impedissero l'applicazione di tali istituti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale militare di pace

    art. 234, primo comma; art. 47, primo comma, n. 2

    Il reato di truffa militare aggravata è stato contestato per l'uso di artifici documentali (preventivo e dichiarazioni di "buona provvista") che hanno indotto in errore l'Amministrazione; la Corte ha ritenuto sussistente sia l'elemento materiale sia l'elemento soggettivo deducibile dalla pluralità e ripetitività delle condotte.

  • Codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata valutata dal giudice di merito e ritenuta inapplicabile alla luce dell'entità delle fatture, della pluralità delle condotte e della non occasionalità, elementi che escludono la minima offensività del bene giuridico.

  • Codice penale

    art. 62, primo comma, n. 4

    La circostanza attenuante comune per danno patrimoniale di particolare tenuità è stata esclusa per ragioni analoghe a quelle relative all'art. 131-bis: importi significativi, pluralità degli episodi e non occasionalità del comportamento precludono il riconoscimento dell'attenuante.

  • Codice di procedura penale

    La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in base alla norma che disciplina le spese processuali in caso di rigetto del gravame.

Massime di principio

  • Se vi sono documenti formali (preventivi, ordini, dichiarazioni) che inducono l'Amministrazione a erogare pagamenti, il giudice può ritenere dimostrata la frode anche attraverso presunzioni fondate sui consumi storici e sull'anomalia degli aumenti.
  • La mera affermazione difensiva di aver sostenuto spese personali non è sufficiente: occorrono elementi concreti (ricevute, testimoni, pagamenti documentati) per scalfire la ricostruzione basata su dati oggettivi.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e la circostanza attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62 n.4) non si applicano quando il danno è di entità significativa, le condotte sono plurime o non occasionali e la gravità complessiva del comportamento non è minima.
  • L'uso di stime basate su consumi storici è valido in assenza di misurazioni separate; tuttavia tali stime vanno confrontate e contestate con dati specifici e verificabili da parte della difesa per avere efficacia attenuante o esimente.
  • In casi analoghi è essenziale che la difesa produca prove concrete (es. fatture intestate, ricevute di pagamento, dichiarazioni di terzi) per dimostrare che materialmente ha sostenuto i costi contestati o che vi sia stata una causalità alternativa rispetto all'addebito formulato dall'Amministrazione.

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