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Ordinanza

Ordinanza n. 221/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'esatta ottemperanza del decreto, cronol. 1694/2019 del 6/09/2019, R.G. n. 1931/2019, Repert. n. 5100/2019 del 6/09/2019, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla equa riparazione per eccessiva durata del processo ex art. 2 bis l. 89/01;

Giustizia amministrativa202400220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto di liquidazione dell'equa riparazione per eccessiva durata del processo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto giudizio di ottemperanza per l'esatta esecuzione di un decreto del 6 settembre 2019, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'equa riparazione ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la legge n. 207/2024, il cui art. 1, comma 817, ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento e prevede che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, non possano essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza per i successivi due anni, disponendo altresì la sospensione automatica dei giudizi già in corso.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio decorrente nei termini previsti dalla disposizione sopravvenuta. Ha inoltre precisato che il giudizio proseguirà ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. a seguito della presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Non è stata assunta alcuna decisione definitiva sui profili processuali, sul merito dell'ottemperanza o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2-bis l. 89/2001

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'equa riparazione riconosciuto nel decreto del quale è chiesta l'esatta ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza già pendenti e impedisce, per il periodo previsto, l'inizio di nuovi giudizi di ottemperanza relativi ai crediti rientranti nella disposizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

  • art. 1, comma 817, l. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis applicato dal TAR.

Massime di principio

  • La disposizione sopravvenuta che prevede la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti per equa riparazione deve essere applicata anche ai giudizi di ottemperanza già pendenti, senza che il giudice debba definire preventivamente i profili di rito o di merito.
  • La sospensione opera per il periodo biennale stabilito dalla legge, decorrente dopo il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, e comporta la temporanea impossibilità di iniziare nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza per i crediti ricompresi nella disciplina.
  • Il giudizio sospeso può proseguire mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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