Cassazione Penale, Sentenza n. 32967/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri partecipanti a una trasferta sportiva, di danneggiamenti, lesioni e del reato previsto dall'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, inizialmente contestato anche come devastazione e saccheggio e poi riqualificato. I fatti erano avvenuti il 25 marzo 2017, nel contesto di disordini verificatisi nei pressi della stazione di Sassari, durante i quali alcuni partecipanti avrebbero portato armi improprie e artifici pirotecnici, danneggiato un'autovettura della polizia municipale, arredi urbani e altri automezzi, nonché cagionato lesioni. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato, riducendo la pena, e aveva dichiarato improcedibile per difetto di querela un diverso danneggiamento. Il ricorso articolava quattro motivi: con il primo si denunciavano violazione degli artt. 43 e 110 c.p. e degli artt. 192 e 533 c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità concorsuale fosse stata affermata senza prova della presenza dell'imputato nel luogo e nel momento dei fatti e sulla base di una mera connivenza o presenza passiva nel gruppo; con il secondo si deduceva l'omessa declaratoria di improcedibilità per difetto di querela anche con riferimento al danneggiamento di diversi automezzi e arredi urbani, alla luce delle modifiche normative intervenute; con il terzo si lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante della suggestione di una folla in tumulto prevista dall'art. 62, primo comma, n. 3, c.p.; con il quarto si contestava il diniego del beneficio della non menzione della condanna, ritenendo illogico valorizzare i motivi futili e pretestuosi del reato senza una concreta individualizzazione del coinvolgimento dell'imputato e comunque in contrasto con la funzione del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non complessivamente inammissibile e ha quindi esaminato d'ufficio la prescrizione. Ha escluso l'evidenza dell'estraneità dell'imputato o dell'insussistenza dei fatti, ritenendo adeguatamente motivata dai giudici di merito la prova della sua presenza sin dall'inizio della fase esecutiva e della partecipazione attiva al corteo, con protezione e supporto agli autori materiali delle condotte violente, sulla base di video, fotografie, relazioni di polizia giudiziaria e testimonianze. Ha inoltre escluso l'improcedibilità per difetto di querela del danneggiamento relativo all'autovettura della polizia municipale e agli arredi urbani, ritenendo tali beni destinati a pubblico servizio o alla soddisfazione di bisogni della collettività e, pertanto, soggetti a procedibilità d'ufficio, oltre che rilevando la genericità della censura sugli arredi urbani.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché tutti i reati contestati all'imputato erano estinti per prescrizione. La prescrizione è maturata il 29 novembre 2024, considerando la consumazione dei fatti il 25 marzo 2017 e 64 giorni di sospensione per l'emergenza Covid, dopo la deliberazione della sentenza di appello del 1° ottobre 2024. La Corte ha escluso un proscioglimento più favorevole per difetto di querela relativamente al danneggiamento di cui al capo A), punto 4, poiché l'autovettura della polizia municipale era destinata a pubblico servizio e gli arredi urbani erano destinati alla soddisfazione di bisogni della generalità dei consociati; tali danneggiamenti erano quindi procedibili d'ufficio. Non è stata pronunciata un'assoluzione nel merito: l'annullamento è stato disposto esclusivamente per l'estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
La responsabilità concorsuale richiede una partecipazione consapevole e rilevante al reato; la Corte ha ritenuto, nel caso concreto, che i giudici di merito avessero motivato la partecipazione attiva dell'imputato al corteo e il suo supporto agli autori materiali.
La procedibilità del danneggiamento dipende dalla natura del bene offeso; i danneggiamenti di beni destinati a pubblico servizio o alla soddisfazione di bisogni della collettività sono stati ritenuti procedibili d'ufficio.
art. 6-ter, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401
La norma è stata applicata al fatto contestato nel contesto di disordini con partecipazione a manifestazioni sportive; la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta estinta per prescrizione.
L'attenuante della suggestione di una folla in tumulto è stata invocata dalla difesa, ma la Corte non ha esaminato nel merito il relativo motivo, essendo intervenuta la prescrizione.
Il beneficio della non menzione è stato contestato dalla difesa, ma la Corte non ha deciso nel merito il motivo per effetto della prescrizione.
Quando il ricorso non è inammissibile, le cause di non punibilità rilevabili d'ufficio possono essere dichiarate in cassazione se non richiedono accertamenti di fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità; l'immediata evidenza dell'innocenza prevale sulla prescrizione, ma nel caso concreto non è stata ravvisata.
La Corte ha applicato il termine massimo di prescrizione ai reati commessi il 25 marzo 2017, tenendo conto della sospensione del termine.
La disciplina della prescrizione è stata considerata unitamente alla sospensione processuale indicata nella motivazione.
La Corte ha determinato il termine massimo di prescrizione applicabile all'imputato, per il quale non risultava contestata o ritenuta la recidiva.
La difesa ha denunciato la violazione dei criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto adeguatamente valorizzati gli elementi probatori dai giudici di merito.
La difesa ha dedotto il mancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha escluso l'evidenza dell'estraneità dell'imputato sulla base della motivazione di merito.
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria per la procedibilità a querela è stata richiamata, ma non ha comportato l'improcedibilità del danneggiamento relativo a beni destinati a pubblico servizio o utilità pubblica.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
La modifica dell'art. 635, quinto comma, c.p. è stata interpretata nel senso che restano procedibili d'ufficio i danneggiamenti riguardanti le altre cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, diverse da quelle esposte alla pubblica fede.
art. 9 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
La norma transitoria è stata richiamata in materia di procedibilità dei danneggiamenti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.
Massime di principio
- La prescrizione maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata è rilevabile d'ufficio in cassazione quando il ricorso non sia complessivamente inammissibile e la relativa declaratoria non richieda nuovi accertamenti di fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
- La declaratoria di una causa estintiva del reato non impedisce alla Corte di cassazione di escludere un proscioglimento nel merito più favorevole quando non emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
- La responsabilità concorsuale non può fondarsi sulla mera appartenenza a un gruppo o sulla connivenza passiva; tuttavia, può essere affermata quando la partecipazione consapevole e concreta al contesto criminoso, anche mediante protezione o supporto agli autori materiali, risulti motivatamente provata da elementi convergenti quali riprese, relazioni di polizia giudiziaria e testimonianze.
- Il danneggiamento di un bene strumentale all'esercizio di funzioni di polizia municipale è procedibile d'ufficio perché il bene è destinato a pubblico servizio, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della sua proprietà.
- Gli arredi e le attrezzature urbane destinati alla soddisfazione di bisogni riferibili alla generalità dei consociati rientrano tra i beni destinati a pubblica utilità; una censura sulla loro natura è generica se non ne precisa la tipologia e non contesta specificamente la destinazione pubblicistica.
- Quando il termine massimo di prescrizione è decorso dopo la pronuncia della sentenza impugnata e non risulta una causa di proscioglimento nel merito immediatamente evidente, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione.
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