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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46694/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Trieste che l'aveva condannata per la contravvenzione ex art. 659 c.p. per aver arrecato reiterato disturbo al riposo e alle occupazioni mediante colpi sulle pareti, soffitti e pavimenti in date del 2020. I motivi di ricorso segnalati erano: 1) improcedibilità per mancata querela dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150, cd. riforma "Cartabia"); 2) omessa o erronea valutazione delle prove, contestando la convergenza delle testimonianze; 3) violazione dell'art. 659 c.p. per mancanza dell'elemento materiale del disturbo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la costituzione delle persone offese come parti civili equivale alla querela ai fini della procedibilità dopo la riforma Cartabia; i secondi e terzo motivi sono stati considerati inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La decisione conferma implicitamente la condanna di primo grado (ammenda di 350 euro) e dispone per la ricorrente l'obbligo di pagamento delle spese processuali, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in misura minima (euro 1.843,00). La Corte ha inoltre escluso una valutazione d'ufficio dell'istituto ex art. 131-bis c.p. per genericità della deduzione.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Si considera integrato il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo quando la condotta sia idonea a turbare un numero potenzialmente indeterminato di persone: non è richiesta la prova dell'effettivo disturbo di ciascuna persona offesa, essendo illecito di pericolo presunto.

  • art. 660 cod. pen.

    Richiamato quale capo di imputazione per il quale la ricorrente era stata assolta in primo grado; non rilevante ai fini dell'impugnazione vittoriosa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Ha reso procedibili a querela alcuni reati precedentemente perseguibili d'ufficio. Tuttavia, in giurisprudenza si è ritenuto che la costituzione di parte civile non revocata valga come querela ai fini della procedibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha osservato che il riconoscimento dell'istituto di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa può avvenire d'ufficio solo se la deduzione è specifica e adeguatamente motivata; qui la richiesta difensiva è risultata troppo generica per un'applicazione officiosa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto tale versamento pari a euro 3.000.

  • D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022

    Parametri applicati per la liquidazione delle spese di costituzione e della fase decisionale a favore della parte civile, con aggiornamento dei valori secondo il D.M. 147/2022.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in merito alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma Cartabia, la costituzione come parte civile non revocata può valere come querela ai fini della procedibilità di reati divenuti perseguibili a querela; pertanto l'assenza formale di querela non esclude automaticamente l'azione penale se esiste una costituzione di parte civile.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle fonti di prova sono inammissibili salvo specifici vizi di motivazione o violazioni di diritto.
  • Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) è sufficiente che la condotta sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone; non è necessario provare l'effettivo disagio subito da ogni singolo abitante.
  • La richiesta di applicazione d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in sede di legittimità richiede deduzioni difensive specifiche e documentate; le eccezioni generiche verranno respinte.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente (spese processuali, somma alla Cassa delle ammende, rifusione delle spese della parte civile), perciò è prudente valutare la fondatezza degli argomenti già in sede di preparazione dell'impugnazione.
  • Quando la condotta è ripetuta e documentata da più testimonianze coerenti, il giudice di legittimità tende ad accettare la valutazione dei fatti dei giudici di merito salvo chiari profili di violazione di norme o vizio logico-giuridico nella motivazione.

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