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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11635/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 178 e art. 309 c.p.p., nonché art. 606 c.p.p.), deducendo la nullità dell'udienza di riesame e dell'ordinanza successiva per omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia (Avv. Amedeo Rizza), nominato il 24/09/2024 presso la Casa Circondariale ma la cui nomina non era stata trasmessa al Tribunale prima dell'udienza. Il Tribunale aveva ritenuto che l'indagato avesse concorso a causare la nullità non segnalando la mancata comunicazione; il ricorrente ha contestato tale assunto sostenendo che la nomina era avvenuta per "aggiunta" e che l'omissione della comunicazione era imputabile alla Casa Circondariale o alla cancelleria, non al detenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto la censura sulla nullità dell'udienza per omesso avviso al secondo difensore, escludendo che l'indagato abbia concorso a darvi causa. Ha annullato l'ordinanza impugnata e l'ha rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Tuttavia la Corte ha precisato che la nullità dell'ordinanza di riesame non determina automaticamente l'inefficacia del sequestro probatorio: la misura cautelare conserva efficacia salvo che il tribunale del riesame non abbia deciso entro i termini stabiliti dall'art. 309 c.p.p.; inoltre il sequestro delle sostanze stupefacenti non può essere revocato in ragione del disposto dell'art. 324, comma 7, c.p.p., e dell'art. 240, comma 2, c.p.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    La mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore integra una nullità di ordine generale; la Corte ha ritenuto che tale nullità si propaghi all'ordinanza di riesame se tempestivamente dedotta

  • art. 309 c.p.p.

    commi 9 e 10 (richiamati in motivazione)

    Regolano i poteri decisori del tribunale del riesame e l'inefficacia dei provvedimenti impugnati: la Corte afferma che l'inefficacia della misura cautelare si verifica solo se il tribunale del riesame non decide nei termini previsti

  • art. 257 c.p.p.

    Norma relativa al sequestro probatorio richiamata per collegare la disciplina del riesame del sequestro probatorio alla disciplina generale delle misure cautelari

  • art. 322 c.p.p.

    Norma sul sequestro preventivo richiamata unitamente all'art. 257 e all'art. 324 per indicare l'unicità della disciplina del riesame in materia di misure reali

  • art. 324 c.p.p.

    Predispone la disciplina comune del riesame per le misure reali; la Corte sottolinea che il sequestro probatorio rientra in tale disciplina e che il sequestro di cose il cui possesso costituisce reato conserva efficacia ai sensi del comma 7

  • art. 240 c.p.

    Le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato possono essere oggetto di sequestro; da ciò la Corte trae motivo per non ritenere revocabile il sequestro delle sostanze stupefacenti

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente aveva invocato vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi di questa disposizione

  • Giurisprudenza citata

    La Corte richiama orientamenti precedenti (es. Sez.4 n.45208/2019 Paun; Sez.3 n.26266/2018 Zeoli; Sez.U n.33540/2001 Di Sarno; Sez.2 n.30015/2009 Scaraggi; Sez.6 n.1623/2002 Zouag; Sez.4 n.29954/2020 Zheng; Sez.U n.6/1996 Pagnozzi) per affermare: a) esiste un principio secondo cui la mancata notifica al difensore può essere causa di nullità; b) tale nullità non determina di per sé l'inefficacia della misura cautelare se il riesame è stato comunque deciso nei termini

  • Avviso della cancelleria

    N.B. Se il detenuto risulta assistito da difensori diversi da quelli indicati nel decreto contattare immediatamente questa cancelleria

    L'avviso inviato alla Casa Circondariale invitava a segnalare difensori "diversi" da quelli indicati; la Corte ha ritenuto che tale avviso potesse legittimamente indurre il detenuto a confermare il difensore già comunicato, senza che ciò implichi sua responsabilità per la mancata trasmissione della nuova nomina

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza di riesame a uno dei difensori di fiducia integra una nullità rilevabile e può determinare l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di riesame se tempestivamente dedotta.
  • Tuttavia la nullità dell'ordinanza di riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare o del sequestro: l'inefficacia si verifica solo se il tribunale del riesame non decide entro i termini previsti dall'art. 309 c.p.p.
  • La responsabilità dell'indagato per l'omessa notifica sussiste solo se egli ha tenuto comportamenti idonei a ingenerare confusione o ha concorso attivamente alla mancata comunicazione (es. con revoche e nuove nomine non rese note); la semplice "aggiunta" di un difensore comunicata alla casa circondariale ma non trasmessa dall'istituto non è di per sé causa imputabile all'indagato.
  • Nel processo penale il dovere di tempestiva trasmissione delle nomine operate in carcere grava sulla direzione dell'istituto e, secondariamente, sulla cancelleria; il detenuto dovrebbe comunque, quando possibile, sollecitare la comunicazione al tribunale o segnalare anomalie nelle notifiche ricevute.
  • Per i sequestri di cose il cui possesso costituisce reato (es. stupefacenti) opera una particolare stabilità della misura (art. 240 c.p. e art. 324 c.p.p., comma 7): anche in presenza di vizi procedurali relativi al riesame, il sequestro difficilmente viene revocato senza un nuovo giudizio sostanziale favorevole al ricorrente.
  • Prassi consigliata: in caso di nomina di più difensori, assicurarsi che la nomina venga formalmente trasmessa al tribunale; il difensore che riceve la comunicazione dell'udienza deve verificare la completa rappresentanza e sollevare tempestivamente eccezioni processuali in udienza se necessario.

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