Cassazione Penale, Sentenza n. 11635/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 178 e art. 309 c.p.p., nonché art. 606 c.p.p.), deducendo la nullità dell'udienza di riesame e dell'ordinanza successiva per omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia (Avv. Amedeo Rizza), nominato il 24/09/2024 presso la Casa Circondariale ma la cui nomina non era stata trasmessa al Tribunale prima dell'udienza. Il Tribunale aveva ritenuto che l'indagato avesse concorso a causare la nullità non segnalando la mancata comunicazione; il ricorrente ha contestato tale assunto sostenendo che la nomina era avvenuta per "aggiunta" e che l'omissione della comunicazione era imputabile alla Casa Circondariale o alla cancelleria, non al detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto la censura sulla nullità dell'udienza per omesso avviso al secondo difensore, escludendo che l'indagato abbia concorso a darvi causa. Ha annullato l'ordinanza impugnata e l'ha rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Tuttavia la Corte ha precisato che la nullità dell'ordinanza di riesame non determina automaticamente l'inefficacia del sequestro probatorio: la misura cautelare conserva efficacia salvo che il tribunale del riesame non abbia deciso entro i termini stabiliti dall'art. 309 c.p.p.; inoltre il sequestro delle sostanze stupefacenti non può essere revocato in ragione del disposto dell'art. 324, comma 7, c.p.p., e dell'art. 240, comma 2, c.p.
Norme richiamate
La mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore integra una nullità di ordine generale; la Corte ha ritenuto che tale nullità si propaghi all'ordinanza di riesame se tempestivamente dedotta
commi 9 e 10 (richiamati in motivazione)
Regolano i poteri decisori del tribunale del riesame e l'inefficacia dei provvedimenti impugnati: la Corte afferma che l'inefficacia della misura cautelare si verifica solo se il tribunale del riesame non decide nei termini previsti
Norma relativa al sequestro probatorio richiamata per collegare la disciplina del riesame del sequestro probatorio alla disciplina generale delle misure cautelari
Norma sul sequestro preventivo richiamata unitamente all'art. 257 e all'art. 324 per indicare l'unicità della disciplina del riesame in materia di misure reali
Predispone la disciplina comune del riesame per le misure reali; la Corte sottolinea che il sequestro probatorio rientra in tale disciplina e che il sequestro di cose il cui possesso costituisce reato conserva efficacia ai sensi del comma 7
Le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato possono essere oggetto di sequestro; da ciò la Corte trae motivo per non ritenere revocabile il sequestro delle sostanze stupefacenti
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente aveva invocato vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi di questa disposizione
Giurisprudenza citata
La Corte richiama orientamenti precedenti (es. Sez.4 n.45208/2019 Paun; Sez.3 n.26266/2018 Zeoli; Sez.U n.33540/2001 Di Sarno; Sez.2 n.30015/2009 Scaraggi; Sez.6 n.1623/2002 Zouag; Sez.4 n.29954/2020 Zheng; Sez.U n.6/1996 Pagnozzi) per affermare: a) esiste un principio secondo cui la mancata notifica al difensore può essere causa di nullità; b) tale nullità non determina di per sé l'inefficacia della misura cautelare se il riesame è stato comunque deciso nei termini
Avviso della cancelleria
N.B. Se il detenuto risulta assistito da difensori diversi da quelli indicati nel decreto contattare immediatamente questa cancelleria
L'avviso inviato alla Casa Circondariale invitava a segnalare difensori "diversi" da quelli indicati; la Corte ha ritenuto che tale avviso potesse legittimamente indurre il detenuto a confermare il difensore già comunicato, senza che ciò implichi sua responsabilità per la mancata trasmissione della nuova nomina
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di udienza di riesame a uno dei difensori di fiducia integra una nullità rilevabile e può determinare l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di riesame se tempestivamente dedotta.
- Tuttavia la nullità dell'ordinanza di riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare o del sequestro: l'inefficacia si verifica solo se il tribunale del riesame non decide entro i termini previsti dall'art. 309 c.p.p.
- La responsabilità dell'indagato per l'omessa notifica sussiste solo se egli ha tenuto comportamenti idonei a ingenerare confusione o ha concorso attivamente alla mancata comunicazione (es. con revoche e nuove nomine non rese note); la semplice "aggiunta" di un difensore comunicata alla casa circondariale ma non trasmessa dall'istituto non è di per sé causa imputabile all'indagato.
- Nel processo penale il dovere di tempestiva trasmissione delle nomine operate in carcere grava sulla direzione dell'istituto e, secondariamente, sulla cancelleria; il detenuto dovrebbe comunque, quando possibile, sollecitare la comunicazione al tribunale o segnalare anomalie nelle notifiche ricevute.
- Per i sequestri di cose il cui possesso costituisce reato (es. stupefacenti) opera una particolare stabilità della misura (art. 240 c.p. e art. 324 c.p.p., comma 7): anche in presenza di vizi procedurali relativi al riesame, il sequestro difficilmente viene revocato senza un nuovo giudizio sostanziale favorevole al ricorrente.
- Prassi consigliata: in caso di nomina di più difensori, assicurarsi che la nomina venga formalmente trasmessa al tribunale; il difensore che riceve la comunicazione dell'udienza deve verificare la completa rappresentanza e sollevare tempestivamente eccezioni processuali in udienza se necessario.
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