Cassazione Penale, Ordinanza n. 38078/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali sanzionate con l'inutilizzabilità e il difetto di motivazione, sostenendo verosimilmente che la decisione di merito fosse viziata sotto il profilo dell'utilizzabilità della prova e della tenuta argomentativa. La Corte di cassazione rileva però che la questione non era stata proposta nei motivi di appello ed è quindi nuova in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione prospettata dal ricorrente, formulata in modo generico, non fosse stata dedotta in appello e non potesse quindi essere esaminata per la prima volta in cassazione. In applicazione del principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni non devolute al giudice di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come norme integratrici della fattispecie di furto aggravato oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, ossia non già proposte con i motivi di appello, poiché la Corte di cassazione non può essere chiamata a valutare per la prima volta censure sottratte al contraddittorio di merito.
- La deduzione generica di un vizio processuale o motivazionale non consente l'esame del motivo se la questione non risulta specificamente devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei limiti di legge, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →