Ordinanza n. 14391/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione, del Verbale DMML Mod. BL.G N° -OMISSIS- del 28.05.2026, recante giudizio di non Idoneità psico-fisica Per «Declassamento del Profilo»; nonchè del provvedimento di esclusione perché “non ha mantenuto i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso”, datato e notificato il 28.05.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per declassamento del profilo sanitario e conseguente esclusione dal concorso per mancato mantenimento dei requisiti di idoneità
Esito
La controversia
La ricorrente, vincitrice del concorso per il reclutamento di 6.000 Volontari in Ferma Iniziale nell'Esercito Italiano per l'anno 2026, primo blocco, ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica formulato durante la fase di incorporamento, fondato sulla diagnosi di lievissima intolleranza al pistacchio e sul conseguente declassamento del profilo sanitario al codice 29 AV-EI 3, nonché il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per il mancato mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che le censure hanno contestato la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, alla luce della direttiva tecnica applicabile all'accertamento delle imperfezioni e delle infermità rilevanti ai fini dell'idoneità al servizio militare.
La decisione
Il TAR, senza definire nel merito la domanda cautelare e di annullamento, ha ritenuto necessario acquisire una valutazione tecnica mediante verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica militare, che dovrà accertare, previa acquisizione delle regole del bando e delle direttive tecniche applicabili, la sussistenza e la consistenza della ragione sanitaria posta a fondamento del giudizio di non idoneità e del declassamento del profilo. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione regolamentare e sanitaria necessaria. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite consulenti di fiducia, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione motivata e documentata e il verbale dovranno essere depositati telematicamente. La verificazione dovrà essere svolta possibilmente entro il 1° ottobre 2026; la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Le spese dell'attività sono rimesse alla liquidazione del verificatore. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica, individuando l'organo verificatore e i quesiti, per acquisire gli elementi tecnici necessari alla decisione.
art. 582 d.P.R. 15/03/2010, n. 90
È richiamato quale base normativa della direttiva tecnica relativa alle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione su un giudizio di non idoneità psico-fisica dipende dalla sussistenza e dalla consistenza di una valutazione medica specialistica contestata, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. prima di decidere la domanda cautelare o il merito.
- La verificazione in materia di idoneità psico-fisica deve essere svolta sulla base sia delle regole del bando sia delle direttive tecniche applicabili all'accertamento delle imperfezioni e delle infermità, verificando in concreto la corrispondenza tra la condizione sanitaria accertata e la causa normativa di non idoneità.
- Nel disporre una verificazione, il giudice può imporre la preventiva acquisizione della documentazione regolamentare e sanitaria rilevante, garantire l'avviso delle operazioni alle parti e consentire la partecipazione di consulenti di fiducia, con verbalizzazione dei relativi rilievi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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