Ordinanza n. 107/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASREM n. 1044 del 06.07.2024 e pubblicata sull’albo on-line dell’ASREM in data 09.07.2024, ed avente oggetto: “Ammissione ed esclusione avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente medico veterinario – area C, che ha prestato servizio durante la pandemia da Covid 19, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. B), della Legge n. 234 del 30.12.2021 e s.m.i. (indetto con DDG n. 7 del 03.01.2024)” nella parte in cui risulta violata la normativa nazionale in tema di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante la pandemia, a discapito del personale che deve essere assunto tramite le procedure di accesso dall’esterno; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’ASREM di ammissione ed esclusione relativa a una procedura di stabilizzazione di dirigenti medici veterinari ai sensi della normativa emergenziale Covid-19
Esito
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Azienda sanitaria regionale del Molise concernente l’ammissione e l’esclusione dei candidati da un avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale nel profilo di dirigente medico veterinario, deducendo la violazione della normativa nazionale sulla stabilizzazione del personale che aveva prestato servizio durante la pandemia da Covid-19, a favore del personale da assumere mediante procedure di accesso dall’esterno. Il provvedimento non decide nel merito tali censure. Il Presidente del TAR ha rilevato l’esigenza di verificare se permanga l’interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché, in caso di persistente interesse, se sussistano connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti costituite. Esse devono depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sulla permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito oppure sull’eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Devono inoltre indicare eventuali connessioni con altri giudizi pendenti in primo o secondo grado. La misura è motivata dall’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, concentrare la trattazione sui ricorsi che richiedono un’effettiva decisione di merito, applicare le linee guida per lo smaltimento dell’arretrato e cooperare alla ragionevole durata del processo. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità della deliberazione impugnata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori ritenuti necessari ai fini della decisione.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
È richiamato quale fondamento del dovere di cooperazione delle parti e del giudice nella verifica dell’effettiva attualità dell’interesse alla decisione.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione alla funzionalità dell’ufficio giudiziario e alla razionale organizzazione dei ruoli di udienza.
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
Costituisce la base normativa della procedura di stabilizzazione oggetto della deliberazione impugnata, ma non è interpretato nel merito dall’ordinanza.
Massime di principio
- Prima di fissare o mantenere in ruolo una causa, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare se permanga un interesse concreto alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio conserva interesse, le parti possono essere chiamate a indicare le connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di favorire una trattazione coordinata e una razionale organizzazione dell’attività giudiziaria.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo può giustificare incombenti istruttori diretti a evitare la trattazione di ricorsi privi di interesse attuale e a concentrare le udienze sulle controversie che richiedono un’effettiva decisione di merito.
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