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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della graduatoria definitiva approvata con il Decreto del Direttore del Conservatorio in epigrafe, n. 5097 del 27.06.2024 (e relativo verbale), in relazione al “Concorso per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 (tre) posti per il profilo di docente di prima fascia - CCNL Istruzione e Ricerca settore AFAM - per il settore artistico disciplinare Teoria, ritmica e percezione musicale – Codice COTP/06”, bandito con Decreto n. 10361 del 30.10.2023; della graduatoria provvisoria adottata con il Decreto n. 4534 del 10.06.2024 (e relativo verbale); del Decreto n. 2899 del 17.04.2024 (e relativi allegati), contenente la graduatoria dei candidati ammessi alle prove d''esame; del provvedimento col quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione all’uopo preposta; nonché, se ed in quanto possa occorrere, del Bando di concorso n. 10361 del 30.10.2023; dei verbali e degli atti redatti dalla Commissione di valutazione preposta procedura comparativa di cui sopra, nessuno escluso, con particolare riferimento ai verbali n. 3 (Prot. n. 2810) del 15.04.24 e n. 4 (Prot. n. 2895) del 17.04.2024, nonché n. 10 del 03.09.2024 (ancora ignoto), e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente; - nonché della nota di riscontro all''istanza in autotutela inviata al ricorrente il 3.09.2024, il tutto nei limiti dei motivi esposti nel corpo del ricorso;

Giustizia amministrativa202400290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti della procedura concorsuale per tre posti di docente di prima fascia AFAM nel settore disciplinare Teoria, ritmica e percezione musicale, nonché il diniego di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, la graduatoria provvisoria, la graduatoria degli ammessi alle prove, gli atti della commissione di valutazione, il bando e gli ulteriori atti della procedura concorsuale per la copertura di tre posti di docente di prima fascia presso un Conservatorio, deducendo i motivi esposti nel ricorso, non riprodotti nel testo dell'ordinanza. Il giudizio vede quale controinteressato un candidato collocato nella procedura. L'ordinanza non esamina nel merito le censure né indica specifici vizi di legittimità.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un adempimento istruttorio finalizzato a verificare l'attuale interesse alla decisione. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse alla definizione nel merito oppure all'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. La misura è motivata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, smaltire l'arretrato e trattare nel merito soltanto i ricorsi ancora effettivamente controversi, in applicazione dei principi di cooperazione processuale e ragionevole durata del processo. Ogni decisione sul merito è riservata al Collegio.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    La disposizione fonda il coinvolgimento delle parti nell'aggiornamento sull'attuale interesse alla decisione e nell'indicazione di eventuali connessioni con altri giudizi.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Richiamato per le Linee guida sullo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa e sulla razionalizzazione dell'attività dell'ufficio per il processo.

Massime di principio

  • In presenza di un ricorso pendente, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare la causa per la trattazione.
  • Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, possono essere chiamate a indicare le connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altre cause pendenti, al fine di favorire una trattazione coordinata e una gestione razionale dei ruoli.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente l'acquisizione di dichiarazioni aggiornate sull'attualità della controversia e non comporta, di per sé, una decisione sul merito o sull'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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