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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento avente ad oggetto la “Richiesta di permesso di costruire per la “Progetto per la ristrutturazione edilizia di uno stabile sito in via -OMISSIS-”, distinto in catasto al foglio -OMISSIS-. Diniego definitivo art. 10-bis, L. n. 241/1990”, emesso con riferimento alla comunicazione della ricorrente prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- -con PROT - -OMISSIS-– notificato il 28/06/2024 alle ore 13:18 - ha negato il permesso di costruire sui beni immobili di proprietà -OMISSIS- b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per un progetto di ristrutturazione edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo, adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, con cui il Comune ha respinto la richiesta di permesso di costruire relativa alla ristrutturazione edilizia di uno stabile. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Presidente si è limitato a disporre un'attività interlocutoria e istruttoria finalizzata a verificare l'attuale interesse alla decisione e l'eventuale esistenza di connessioni con altri giudizi.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né il merito delle censure contro il diniego edilizio. Ha ordinato alla parte costituita di depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sull'eventuale permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, ovvero sulla sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell'interesse, dovranno essere indicate anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. La misura è motivata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, smaltire l'arretrato e dare attuazione al dovere di cooperazione delle parti e del giudice per la ragionevole durata del processo. Nessuna statuizione di merito o sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del coinvolgimento delle parti nella verifica dell'attuale interesse alla decisione e delle eventuali sopravvenienze processuali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Indicato nell'atto impugnato quale disposizione in base alla quale è stato adottato il diniego definitivo del permesso di costruire; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ruoli e dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare il giudizio per la trattazione effettiva.
  • Quando la parte conferma l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere contestualmente l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare correttamente le cause da inserire nei ruoli di udienza.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo costituisce base per iniziative interlocutorie dirette a verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e a ridurre la trattazione di giudizi non più effettivamente controversi.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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