Ordinanza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale n. -OMISSIS- del Gruppo per l’Inclusione Territoriale (G.I.T.) dell’Ambito Territoriale di -OMISSIS- – comunicato a mezzo p.e.c. dall’U.S.P. di -OMISSIS- in data 6 settembre 2024 - con il quale sono state valutate “le richieste di ore pervenute per la Scuola Secondaria 1° e 2° grado, relativamente all’Organico in Diritto per l’a.s. 2024-2025” e fissati i criteri per la “distinzione delle ore di sostegno assegnabili in base al grado di disabilità”; nonché del relativo provvedimento con il quale il G.I.T. ha disposto in favore del minore -OMISSIS- “in virtù dell’entità della disabilità ed in applicazione dei criteri fissati preventivamente e che sono parte integrante del presente verbale”. il riconoscimento di “n. 18 ore di sostegno (…)”; del provvedimento del 27 giugno 2024, comunicato alle parti ricorrenti a mezzo p.e.c. dal dirigente p. t. dell’I.C. “-OMISSIS-” -OMISSIS- in data 16 settembre 2024, avente ad oggetto “Organico di diritto. Comunicazione ore di sostegno. Documenti da aggiornare”, con l’allegato stralcio della tabella relativa alle ore di sostegno assegnate riconosciute, per l’anno scolastico 2024/2025, al suddetto minore, pari a n. 18 ore settimanali; del verbale n. 2 del 24 gennaio 2024 del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) dell’Ambito Territoriale di -OMISSIS- - comunicato a mezzo p.e.c. dal dirigente p.t. dell’I.C. “-OMISSIS-” -OMISSIS- in data 16.09.2024 - che dispone il riconoscimento per l’anno scolastico 2024-2025 di n. 18 ore di sostegno; di ogni altro atto, accertamento istruttorio e provvedimento precedente, conseguenziale e successivo comunque connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 23.09.2025: del P.E.I. del 24.06.2025 relativo all’anno scolastico 2024/25, nella parte in cui ha proposto per l’anno scolastico successivo un numero di 18 ore di sostegno da riconoscere all’alunno interessato; di ogni altro atto, accertamento istruttorio e provvedimento precedente, conseguenziale, successivo o comunque connesso, ove lesivo dell’interesse del minore, ivi comprese ulteriori eventuali determinazioni degli organi scolastici; di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di determinazione e assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno al minore per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale del Gruppo per l’Inclusione Territoriale, il provvedimento dell’istituto scolastico relativo all’organico di diritto, il verbale del Gruppo di Lavoro Operativo e gli atti connessi, nella parte in cui hanno riconosciuto al minore 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2024-2025. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il PEI del 24 giugno 2025, nella parte in cui ha proposto per l’anno scolastico successivo il medesimo numero di ore. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le censure specifiche formulate dai ricorrenti. Il Presidente del TAR, rilevata l’esigenza di selezionare i giudizi che richiedano un’effettiva trattazione del merito e di applicare il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo, ha chiesto alle parti di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione, oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR ha adottato un’ordinanza interlocutoria e istruttoria, senza decidere il merito della domanda di annullamento. Sono stati disposti incombenti a carico delle parti costituite: il deposito, entro il 30 settembre 2026, di dichiarazioni circa la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, l’eventuale rinuncia, la sopravvenuta improcedibilità o la cessazione della materia del contendere; in caso di interesse persistente, devono essere segnalate anche eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi pendenti. La decisione è espressamente riservata al Collegio. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato per l’esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale mediante la fissazione dei soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di collaborazione delle parti nella verifica della permanenza dell’interesse alla decisione e nell’individuazione di eventuali cause di improcedibilità o di connessione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati nell’ipotesi di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella gestione dell’arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare il giudizio per la trattazione.
- In applicazione del principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo, le parti che confermano l’interesse alla decisione devono fornire anche le indicazioni utili a individuare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi amministrativi pendenti.
- La richiesta di dichiarazioni sulla permanenza dell’interesse e sulle sopravvenienze processuali costituisce un incombente interlocutorio e non anticipa la decisione sul merito della controversia, che resta riservata al Collegio.
- Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi in occasione di qualsiasi diffusione dell’atto.
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