Ordinanza n. 108/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, adottato di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR n. 269 del 3 settembre 2024 avente ad oggetto giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Rotello” di potenza pari a 120,16 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Rotello e Ururi (CB) e notificato alla ricorrente in data 6 settembre 2024; del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota prot. n. 20856-P del 17 luglio 2024, assunto in pari data al protocollo del MASE n. 132624; del parere tecnico-istruttorio reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente con nota prot. 41525 del 24 luglio 2024, assunto in pari data al protocollo del MASE n. 137420; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IBVI 3 S.R.L. il 11\4\2025: del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, adottato di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR n. 269 del 3 settembre 2024 avente ad oggetto giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Rotello” di potenza pari a 120,16 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Rotello e Ururi (CB) e notificato alla ricorrente in data 6 settembre 2024; del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota prot. n. 20856-P del 17 luglio 2024, assunto in pari data al protocollo del MASE n. 132624; del parere tecnico-istruttorio reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente (ISPRA) con nota prot. 41525 del 24 luglio 2024, assunto in pari data al protocollo del MASE n. 137420; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente; esteso, con il presente atto, all'annullamento della nota prot. n. 10490 del 23 gennaio 2025, notificata in pari data dalla Società, emanata dalla Regione Molise – Area Prima – Servizio “Programmazione Politiche Energetiche” recante comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241 a seguito di istanza di rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 relativamente al Progetto; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 29.05.2025: del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, adottato di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR n. 269 del 3 settembre 2024 avente ad oggetto giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Rotello” di potenza pari a 120,16 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Rotello e Ururi (CB) e notificato alla ricorrente in data 6 settembre 2024; del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota prot. n. 20856-P del 17 luglio 2024, assunto in pari data al protocollo del MASE n. 132624; del parere tecnico-istruttorio reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente (ISPRA) con nota prot. 41525 del 24 luglio 2024, assunto in pari data al protocollo del MASE n. 137420; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente; esteso, con il primo atto di motivi aggiunti, all'annullamento della nota prot. n. 10490 del 23 gennaio 2025, notificata in pari data dalla Società, emanata dalla Regione Molise – Area Prima – Servizio “Programmazione Politiche Energetiche” recante comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241 a seguito di istanza di rilascio del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 relativamente al Progetto; ora esteso con il presente secondo atto di motivi aggiunti anche all'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 1750 del 27 marzo 2025, notificata alla Società in data in data 04 aprile 2025, emanata dalla Regione Molise – Area Prima – Servizio “Programmazione Politiche Energetiche” con cui veniva respinta l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 relativamente al Progetto per l’effetto del Provvedimento Negativo nonché del Parere del MIC; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto fotovoltaico e ai successivi atti regionali di preavviso di rigetto e diniego dell’autorizzazione unica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120,16 MW, nonché i pareri del Ministero della Cultura e dell’ISPRA e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla comunicazione regionale di preavviso di rigetto adottata ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e, successivamente, alla determinazione regionale di rigetto dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice non procede ancora alla trattazione del merito. In via interlocutoria, il Presidente ha ritenuto necessario acquisire dalle parti informazioni sull’attuale permanenza dell’interesse alla decisione, sull’eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove permanga l’interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti.
La decisione
Il Presidente del TAR, salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio finalizzato alla ricognizione dell’effettiva attualità dell’interesse alla decisione e all’individuazione di eventuali ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Le parti costituite devono depositare le relative dichiarazioni entro il 30 settembre 2026 e indicare, in caso di persistente interesse, eventuali connessioni con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Non è stata adottata alcuna decisione sui motivi di ricorso né sulla legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità dell’ufficio e di fissare per la trattazione i soli ricorsi che richiedano un’effettiva decisione nel merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di dichiarazioni sull’attualità dell’interesse e sulle eventuali cause di definizione anticipata o connessione del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della comunicazione regionale di preavviso di rigetto impugnata con motivi aggiunti.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È richiamato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione unica per il progetto energetico.
Massime di principio
- Nella fase di organizzazione dei ruoli e di smaltimento dell’arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando le parti confermano l’interesse alla decisione, possono essere chiamate a indicare le connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altre cause pendenti, al fine di consentire una razionale programmazione della trattazione e di evitare decisioni disomogenee.
- Il principio secondo cui giudice e parti cooperano per la ragionevole durata del processo legittima specifici incombenti interlocutori diretti a individuare i giudizi che richiedono un’effettiva trattazione del merito.
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