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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27916/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, già destinatario della sentenza di cassazione n. 23842 del 27 marzo 2025, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo tre errori di fatto asseritamente contenuti nella precedente decisione della Corte di cassazione. Il procedimento riguardava la condanna all'ergastolo per il duplice omicidio di Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore, unitamente ad altri coimputati. Con il primo motivo ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente percepito e trascurato la censura originaria sulla violazione dell'art. 16-quater d.l. n. 8/1991, relativa all'inutilizzabilità ex lege delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare; secondo la difesa, quelle dichiarazioni non erano meramente integrative ma introducevano contenuti nuovi, quindi inutilizzabili. Con il secondo motivo ha dedotto che la Corte avrebbe mal interpretato il ricorso precedente, ritenendo devoluta una contestazione dei poteri cognitivi del giudice del rinvio, mentre la doglianza riguardava la violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente ex art. 627, comma 3, c.p.p. e il mancato rispetto dei criteri di valutazione della prova dichiarativa di cui all'art. 192 c.p.p. Con il terzo motivo ha lamentato che la Corte avrebbe percepito in modo errato l'oggetto della censura sulla progressione accusatoria di uno dei collaboratori, il quale dapprima aveva dichiarato di non conoscere in modo preciso fatti e protagonisti del duplice omicidio e solo successivamente aveva fornito una ricostruzione dettagliata e convergente con quella di un altro collaboratore; ciò, secondo la difesa, avrebbe imposto una verifica rigorosa della genuinità dell'evoluzione dichiarativa e della sua idoneità a fungere da riscontro indipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le tre censure non denunciassero veri errori di fatto percettivi, ma mirassero in realtà a contestare valutazioni giuridiche e probatorie già compiute nella precedente sentenza di legittimità. In particolare, ha osservato che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater d.l. n. 8/1991 riguarda le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari davanti alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, non quelle rese davanti al giudice nel contraddittorio tra le parti; ha inoltre rilevato che le dichiarazioni successive dei collaboratori erano state considerate integrative o comunque oggetto di valutazione nel quadro probatorio complessivo. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., la Corte ha affermato che la sentenza impugnata aveva effettivamente affrontato i temi dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori, valorizzando la coerenza del narrato, il percorso di dissociazione e i riscontri esterni. Infine, sul terzo motivo, ha ritenuto che la progressione dichiarativa fosse stata spiegata come naturale sviluppo dell'attività investigativa e non come indice di manipolazione, sicché anche tale doglianza investiva il merito della valutazione e non un errore di percezione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Rimedio straordinario eccezionale riservato al condannato per correggere solo errori materiali o di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione; non consente di dedurre errori valutativi o di giudizio.

  • art. 16-quater d.l. 15 gennaio 1991, n. 8

    La sanzione di inutilizzabilità per le dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare riguarda le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari davanti alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, non quelle rese al giudice o nel contraddittorio tra le parti.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e dei riscontri; la Corte lo considera già applicato nella motivazione precedente.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Imposta al giudice di rinvio il rispetto del dictum della sentenza rescindente; la Corte rileva che la precedente decisione aveva in realtà affrontato i profili dedotti, escludendo la violazione del vincolo.

  • art. 165-bis

    Richiamato dalla difesa nella memoria per indicare gli atti rilevanti allegati, ma senza rilievo decisorio autonomo nella sentenza.

  • art. 6, comma 6, legge 26 marzo 2001, n. 128

    Norma istitutiva del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

  • legge 15 marzo 1991, n. 82

    Norma di conversione e disciplina richiamata in relazione all'art. 16-quater d.l. n. 8/1991.

  • art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45

    Norma richiamata come fonte modificativa dell'art. 16-quater d.l. n. 8/1991.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo per correggere un errore di percezione del dato fattuale compiuto dalla Corte di cassazione; non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione giuridica o probatoria già espressa nella sentenza impugnata.
  • L'inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni opera con riferimento agli atti di indagine preliminare e non si estende, di regola, alle dichiarazioni rese dinanzi al giudice nel contraddittorio tra le parti.
  • La deduzione di violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente richiede di confrontarsi con la reale motivazione della decisione di rinvio; se la Corte ha effettivamente valutato attendibilità, coerenza e riscontri delle dichiarazioni, non è configurabile un errore di fatto, ma solo una contestazione di merito.
  • La progressione del racconto di un collaboratore non integra di per sé sintomo di inattendibilità o di manipolazione, potendo essere letta come fisiologico sviluppo dell'acquisizione investigativa, specie in presenza di convergenza sostanziale, assenza di radicali contraddizioni e riscontri esterni.
  • Nel ricorso ex art. 625-bis c.p.p. non è consentito sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio o delle ragioni di attendibilità dei collaboratori: tali censure sono inammissibili perché trasformano il rimedio straordinario in un terzo grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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