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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36591/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila che aveva confermato l'assoluzione degli imputati per i reati di estorsione e usura. La parte civile denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per mancata e non autonoma valutazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato profili sollevati in appello dal PM e non avesse adeguatamente valutato: le condizioni personali della parte civile (non imprenditore esperto), la tempestività della querela, l'entità delle somme pagate a titolo di interessi, le testimonianze (Paola Elefante, Gerardo Di Luca), la corretta tenuta della contabilità della società della parte civile e l'esistenza di uno "brogliaccio extracontabile" non riportato nella contabilità ufficiale, oltre a contestare l'interpretazione data ai documenti contabili dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la parte civile non aveva proposto appello in secondo grado; la giurisprudenza prevalente esclude che la parte civile non appellante possa proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello confermativa dell'assoluzione di primo grado impugnata solo dal pubblico ministero, perché l'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.) non deroga all'obbligo di impugnazione tempestiva e la mancata impugnazione rende la sentenza definitiva (richiamo art. 329). Anche seguendo l'orientamento minoritario che ammette ricorso della parte civile non appellante solo per questioni civili ove sussista interesse concreto, nel caso di specie il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché propone esclusivamente questioni di fatto ed evidenza probatoria non devolute in appello e quindi non scrutinabili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 76 c.p.p.

    Richiamato il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile; la Corte ha precisato che tale principio non consente alla parte civile non appellante di aggirare l'obbligo di impugnazione tempestiva per evitare il passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 329 c.p.c. (richiamato nel testo)

    Richiamato in relazione all'effetto di passaggio in giudicato per mancata impugnazione; la Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione determini l'impossibilità di contestare in Cassazione questioni che non sono state devolute.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende e alle spese processuali, valutando i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La parte civile che non ha proposto appello non può normalmente proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza d'appello che confermi l'assoluzione, se la decisione di secondo grado è intervenuta in seguito ad impugnazione proposta dal solo pubblico ministero; l'immanenza della costituzione di parte civile non elimina l'obbligo di impugnazione tempestiva.
  • La Corte di Cassazione non è sede per riaprire questioni di fatto o rivedere la valutazione delle prove: i motivi che riguardano l'apprezzamento delle testimonianze, la valutazione dei documenti contabili o l'esame della logica probatoria sono inammissibili se non sono stati devoluti in appello.
  • Se si intende contestare l'esito di primo grado e preservare i diritti civili connessi, è necessario proporre appello in secondo grado; in mancanza, le questioni di fatto non possono essere sollevate in Cassazione salvo che non emergano questioni di diritto o profili rilevabili d'ufficio in ogni grado.
  • Il ricorso manifestamente inammissibile o fondato su questioni esclusivamente fattuali espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (versamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente ammissibilità e natura (di fatto o di diritto) dei motivi prima di proporre ricorso.
  • In presenza di censure sulla regolarità della contabilità o su scritture extracontabili, conviene assicurarsi che tali questioni siano tempestivamente e formalmente devolute al giudice d'appello (mediante impugnazione o deduzioni processuali adeguate) se si vuole conservarne la possibilità di riesame in Cassazione.

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