Cassazione Penale, Ordinanza n. 12468/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Sosteneva, in sostanza, che la pena fosse stata determinata in modo illegittimo e che dovesse essere riconosciuto il minimo edittale. La Corte rileva però che il motivo non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e mira piuttosto a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte d'appello aveva valorizzato la recente condanna dell'imputato a otto mesi per reato analogo e il fatto che fosse stato visto e controllato in una nota piazza di spaccio; nonostante ciò, aveva comunque applicato un trattamento sanzionatorio complessivamente modesto, anche tenendo conto che si trattava di droga pesante. Il ricorrente, secondo la Corte, si limitava a formule generiche e a rivendicare un preteso diritto al minimo della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e finalizzato a sollecitare una rivalutazione del fatto e del trattamento sanzionatorio, attività preclusa al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Individua il titolo di reato per il quale l'imputato era stato condannato, ossia la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito o della quantificazione della pena.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata; doglianze generiche o assertive non sono idonee a fondare il ricorso.
- La Corte di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: la rivalutazione degli elementi fattuali utilizzati per determinare la pena è preclusa se la motivazione della sentenza impugnata è logica e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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