Cassazione Penale, Sentenza n. 606/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di mantenimento del sequestro sull'intero compendio immobiliare dell'agriturismo; il ricorrente chiedeva il dissequestro integrale e, in subordine, la restituzione della sola abitazione. Si articolavano quattro motivi: (i) violazione delle norme sul reato di corruzione (art. 319 c.p.) e richiamo al D.P.R. n. 380/2001, sostenendo che le opere principali erano realizzate con Permesso di Costruire n. 55/2017 anteriormente all'assunzione della carica da parte del presunto corruttore (Pierpaolo Cariddi), per cui non poteva configurarsi corruzione; inoltre gli illeciti edilizi (capo 21-bis) erano già prescritti; (ii) nullità per mancata motivazione riguardo all'estraneità di taluni soggetti (ing. Maggiulli) e mancanza di influenze indebite; (iii) violazione formale per mantenimento del sequestro rispetto al reato di falso ideologico e difetto di iniziativa del pubblico ministero; (iv) deduzioni sulla sussistenza del fumus commissi delicti limitato alle opere indicate nelle SCIA del 2018 (strutture ombreggianti).
La decisione
Parziale accoglimento del ricorso. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata quanto alla struttura agrituristica denominata De Matteis Nicola Christian, con esclusione dei manufatti realizzati con le SCIA del 28/6/2018, 15/10/2018 e 15/11/2018; ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione all'avente diritto per la parte annullata. Ha invece rigettato il ricorso limitatamente ai manufatti oggetto delle SCIA citate, mantenendo il sequestro su tali elementi: il giudice ha ritenuto che i reati urbanistici erano prescritti e che la restante contestazione per corruzione riguarda esclusivamente le opere delle SCIA 2018, non le opere eseguite con il permesso di costruire 2017, pertanto non sussiste un collegamento idoneo a giustificare il sequestro sull'intero immobile.
Norme richiamate
Il reato di corruzione è stato considerato applicabile esclusivamente alle opere indicate nelle SCIA del 2018; non può estendersi alle opere realizzate con titolo autorizzativo anteriore rispetto al periodo in cui sarebbe avvenuta la condotta corruttiva.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del sequestro preventivo e alla sua conservazione; la Corte ha esaminato la persistenza dei presupposti cautelari e ha delimitato la misura alle parti effettivamente collegate al reato residuo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità del provvedimento per mutamento dei presupposti; la Corte non ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui il sequestro è stato mantenuto rispetto alle SCIA 2018.
art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato in relazione alla disciplina degli interventi edilizi e delle SCIA/permessi; la Corte ha distinto gli interventi autorizzati con Permesso di Costruire 2017 (non contestati) dalle opere oggetto delle SCIA 2018, rilevando che titoli autorizzativi distinti vanno valutati separatamente ai fini cautelari.
Massime di principio
- La misura cautelare reale (sequestro) deve limitarsi ai beni concretamente collegati al reato residuo: se la contestazione penale riguarda solo alcune opere (es. SCIA specifiche), non può automaticamente estendersi all'intero compendio immobiliare se parti di esso risultano coperte da titoli autorizzativi non contestati.
- La prescrizione degli illeciti (p. es. reati urbanistici) esclude che tali fatti possano costituire presupposto valido per il mantenimento di misure cautelari; occorre verificare isolatamente quali contestazioni restano efficaci.
- Quando le opere sono state eseguite sulla base di titoli distinti e temporaneamente separati, il giudice deve motivare la connessione fra ciascun titolo e la condotta criminosa; l'asserita unità di un "disegno criminoso" non può sostituire la necessità di una contestazione effettiva riferita a ciascun periodo/titolo.
- Il ricorrente che impugna il sequestro deve indicare con precisione le parti del bene non riconducibili al reato per ottenere la loro esclusione; le censure generiche possono essere rigettate rispetto alle parti effettivamente collegate al reato.
- Il difetto di motivazione e la mancata indicazione di responsabilità personale di soggetti terzi (es. tecnici che hanno rilasciato permessi) possono costituire profili di annullamento se incidono sulla ricostruzione del collegamento tra bene e reato, ma devono essere specificamente dimostrati e motivati.
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