Cassazione Penale, Ordinanza n. 35307/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata nei gradi di merito resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo un unico motivo di ricorso incentrato sul vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La censura, però, secondo la Corte di cassazione, si risolveva in doglianze generiche e non confrontava realmente gli apprezzamenti di merito già compiuti dal giudice di appello, il quale aveva richiamato la motivazione di primo grado e valorizzato le emergenze probatorie ritenute univoche nel dimostrare la colpevolezza dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato di evasione.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a censure generiche sul vizio di motivazione, senza confrontarsi con la concreta struttura argomentativa della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Quando la sentenza di appello richiama la motivazione di primo grado e dà conto in modo puntuale e логico delle emergenze probatorie, la contestazione in cassazione deve misurarsi specificamente con tali passaggi, altrimenti non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
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