Cassazione Penale, Sentenza n. 40842/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo due motivi principali: 1) vizio per mancata retrodatazione dell'efficacia della successiva ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (c.d. "contestazione a catena"), con la tesi che il termine di fase sarebbe interamente decorso per effetto della retrodatazione in ragione della connessione e/o continuazione tra i fatti del primo procedimento e quelli del secondo; 2) violazione del principio di adeguatezza delle misure cautelari e vizio di motivazione per l'omessa valutazione della misura meno afflittiva (arresti domiciliari) e per l'eccessiva rilevanza del tempo trascorso dai fatti contestati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo ammissibile ma infondato: secondo il Tribunale del riesame e confermato dalla Corte, i fatti posti a fondamento del secondo provvedimento (reato associativo dal dicembre 2021 al maggio 2022) sono successivi rispetto al reato posto a base della prima ordinanza (settembre/ottobre 2021) e non sussistono elementi probatori che consentano di affermare la costituzione dell'associazione in epoca anteriore; quindi non è applicabile la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3. Sulla questione della misura, la valutazione del Tribunale circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere è stata ritenuta coerente: la posizione apicale del ricorrente, l'organizzazione stabile del sodalizio, i plurimi canali di approvvigionamento e la commissione di nuovi fatti mentre il ricorrente era agli arresti domiciliari giustificano la misura carceraria. In esito il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
"commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza"
La norma consente la retrodatazione del termine di efficacia della seconda misura cautelare solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono stati commessi anteriormente alla prima. La Corte ha ritenuto che tale requisito non sussista nel caso (i fatti dell'associazione sorsero successivamente) e che inoltre non risultino desumibili dall'ordinanza originaria tutti gli elementi idonei a giustificare il successivo provvedimento.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il pericolo di recidiva come esigenza cautelare. Il Tribunale ha ritenuto il pericolo concreto e attuale, valutazione confermata dalla Corte in ragione della gravità degli indizi e del ruolo apicale del ricorrente.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La norma contiene una presunzione relativa di inadeguatezza di misure meno afflittive per talune fattispecie. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a superare tale presunzione nel caso concreto, data la rilevanza del titolo di reato e i profili soggettivi e organizzativi dell'imputato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del processo per il ricorrente; applicata dalla Corte al rigetto del ricorso.
Titolo del reato principale contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), che ha rilevanza ai fini della gravità e della presunzione di inidoneità delle misure meno afflittive.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa al reato semplice di detenzione/cessione di stupefacenti posta a base della prima ordinanza; la sequenza temporale dei fatti rispetto a questa fattispecie è stata centrale per escludere la retrodatazione.
sentenza Corte Costituzionale n. 408 del 2005
Citata come principio secondo cui l'art. 297, comma 3, non può essere applicato in modo automatico a fatti diversi non connessi, salvo che gli elementi della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti della prima e i procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità per scelta del P.M.; il Tribunale ha correttamente escluso l'applicazione di tale principio al caso di specie.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale di comunicazione/adempimenti a carico della cancelleria richiamata per la chiusura del procedimento.
Massime di principio
- La "contestazione a catena" (retrodatazione ex art. 297, comma 3) opera solo se i fatti della seconda ordinanza sono commessi anteriormente alla prima ordinanza e gli elementi della seconda erano desumibili dalla prima: verificare sia la sequenza temporale sia la desumibilità probatoria.
- Per valutare la continuità o la connessione tra procedimenti occorre distinguere la continuazione (unicità del disegno criminoso) dall'associazione (programma associativo): la prosecuzione di condotte simili non basta se non emerge un progetto unitario antecedente.
- La prova dell'organismo associativo può richiedere analisi complesse di fonti (intercettazioni, informativa, atti investigativi) e non è sufficiente la mera presenza di cessioni o contatti; la data di acquisizione dell'informativa e la disponibilità degli atti sono rilevanti per stabilire la desumibilità degli elementi.
- La presunzione relativa di inidoneità delle misure meno afflittive prevista per talune fattispecie (art. 275, comma 3) può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino l'assenza delle ragioni cautelari: ruolo apicale, stabilità organizzativa e commissione di reati durante misure restrittive aggravano la valutazione cautelare.
- Il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità cautelare: bisogna dimostrare un mutamento concreto e valutabile del quadro di rischio (assenza di contatti, inattività probatoria, acquisizione di elementi che superino la presunzione).
- Se il soggetto ha commesso nuovi reati mentre era sottoposto ad altra misura cautelare, ciò rafforza l'adeguatezza della misura più afflittiva (custodia cautelare in carcere) e ostacola la concessione di misure meno gravi.
- Nella fase di riesame è possibile dedurre questioni di efficacia sopravvenuta della misura (come la retrodatazione) ma il successo dipende dalla prova della decorrenza integrale del termine e dalla concreta desumibilità degli elementi giustificativi già all'epoca della prima ordinanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40781/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40782/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40783/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40785/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40787/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →