Sentenza n. 5091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Napoli, che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese legali, sostenendo che l’importo di euro 500,00 fosse inferiore ai minimi risultanti dai parametri tariffari applicabili ai giudizi di competenza. Ha dedotto la violazione della disciplina sui compensi professionali, con particolare riferimento al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nonché il difetto assoluto di motivazione. In particolare, ha contestato che il richiamo al carattere seriale della controversia costituisse una motivazione apparente e stereotipata, inidonea a giustificare la liquidazione. Ha chiesto la rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese di entrambi i gradi, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo nei limiti della rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147/2022. Il Collegio ha però escluso il denunciato difetto assoluto di motivazione: il TAR aveva indicato elementi idonei a giustificare una riduzione, quali la non complessità e il carattere seriale del contenzioso. La discrezionalità giudiziale nella quantificazione delle spese non consente tuttavia la liquidazione di somme meramente simboliche né di importi inferiori alle soglie minime applicabili. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata in parte, con liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del grado d’appello sono state compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi e disciplina il contenuto motivazionale della sentenza; il Consiglio di Stato lo utilizza per richiamare una propria precedente decisione.
È richiamato dall’appellante quale norma che impone un adeguato supporto motivazionale alla statuizione sulle spese.
Sono richiamati dall’appellante con riguardo alla disciplina della condanna e della compensazione delle spese processuali.
I valori parametrici e le soglie applicabili, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, non consentono una liquidazione inferiore a quella riconosciuta dal TAR; per il giudizio concreto è stata ritenuta equa la somma di euro 800,00.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione è stata considerata nel calcolo, ma non giustifica la liquidazione di un importo inferiore ai valori minimi applicabili.
È richiamato con riferimento alla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore che le ha anticipate e si è dichiarato antistatario.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali è espressione della discrezionalità del giudice; tuttavia, quando la liquidazione si discosta dalla regola della soccombenza, essa deve essere motivata, mentre il richiamo alla serialità e alla non complessità della controversia può costituire motivazione sufficiente per una riduzione non meramente simbolica.
- Il potere discrezionale di liquidare le spese processuali non consente al giudice di determinare compensi meramente simbolici o inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri tariffari applicabili, anche dopo l’applicazione delle riduzioni previste dalla disciplina vigente.
- La serialità e la non complessità della controversia possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto ai valori parametrici ordinari, ma non legittimano la liquidazione di un importo collocato al di sotto dei minimi tariffari applicabili.
- Quando la liquidazione delle spese di primo grado risulta inferiore ai minimi tariffari applicabili, il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, rideterminandone l’importo senza rimettere in discussione la decisione sul merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →