Cassazione Penale, Sentenza n. 12393/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, della condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 517 c.p.: si contestano due motivi principali. 1) Violazione del principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege): si deduce che la Corte avrebbe applicato retroattivamente la disposizione introdotta dall'art. 52, comma 1, della legge n. 206/2023 (che ha aggiunto la fattispecie della "detenzione per la vendita" nell'art. 517 c.p.), mentre al momento del fatto (2019) sarebbe stato punibile solo il "porre in vendita" o la "messa in circolazione"; si invocano art. 25 Cost., art. 7 CEDU, art. 2 c.p. e correlati. 2) Vizio di motivazione e valorizzazione erronea delle risultanze: si censurano incongruenze numeriche (n. 250 colli nell'imputazione vs n. 260 nella sentenza), mancata indicazione di quando i colli siano entrati nella disponibilità dell'imputato e quando siano stati detenuti "per la vendita", la mancata prova dello scambio di etichette (da "Made in India" a "Made in Italy") e la tesi che l'imputato avrebbe appreso delle modalità di etichettatura solo dopo il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva qualificato la condotta come tentativo di "porre in vendita" (coerente con l'imputazione) e la giurisprudenza consolidata interpreta la nozione di "messa in vendita" o "messa in circolazione" anche come atti idonei a far uscire la merce dalla sfera di custodia (es. presentazione per sdoganamento, deposito in attesa di distribuzione). La modifica legislativa del 2023 è stata interpretata come chiarificazione/adeguamento del testo alla giurisprudenza preesistente e non come nuova fattispecie incriminatrice, quindi non c'è stata applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tende a una riconsiderazione delle prove e della valutazione di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità senza individuare vizi logici o contraddizioni specifiche. Conseguenze: il ricorso viene dichiarato inammissibile; la sentenza di merito resta confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
"pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali"
La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la condotta di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" include atti idonei a far uscire la merce dalla sfera di custodia (es. presentazione per lo sdoganamento, deposito in attesa di distribuzione), per cui anche atti preparatori concreti possono integrare il tentativo.
art. 52, comma 1, legge n. 206/2023
inserisce la fattispecie di chi "detiene per la vendita" opere dell'ingegno o prodotti industriali
La modifica è stata interpretata come un adeguamento formale del testo alla giurisprudenza consolidata, non come l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice; non determina pertanto una retroattività lesiva del principio di legalità quando applicata ai fatti anteriori ove la giurisprudenza già ricomprendesse la condotta.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in funzione di principio di legalità (divieto di retroattività di norme penali più sfavorevoli); la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la legge 206/2023 non ha creato nuova responsabilità ma ha omogeneizzato il testo alla giurisprudenza.
art. 7 CEDU
Invocato a sostegno della tesi sulla non retroattività delle norme penali; la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione in considerazione della natura dichiarativa della norma del 2023.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali: in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato per il principio che i motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la genericità o la mancata correlazione con la motivazione comportano inammissibilità.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Rilevato come limite al sindacato di merito: la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove e nel travisamento del fatto, per cui la mera richiesta di riconsiderazione delle prove è inammissibile.
Massime di principio
- Se l'imputazione contesta il comportamento di "porre in vendita" o di "messa in circolazione", atti preparatori concreti e manifestamente idonei (es. presentazione per sdoganamento, etichettatura volta a ingannare, deposito in vista di distribuzione) possono integrare il tentativo penalmente rilevante, anche se la mera detenzione sarebbe stata oggetto di chiarimento normativo successivo.
- Una modifica legislativa che formalizza nella norma quanto già ricavato dalla giurisprudenza consolidata è generalmente interpretata come chiarificazione e non come norma più sfavorevole applicabile retroattivamente; chi invoca violazione del principio di legalità deve dimostrare che la modifica ha introdotto una nuova fattispecie sostanziale.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; la genericità o la mancata correlazione con le ragioni della decisione comportano inammissibilità del ricorso.
- Le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o in una richiesta di riconsiderazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità: è necessario indicare vizi di logicità, lacune o contraddizioni esplicite nella motivazione per ottenere rilievi.
- Quando si contesta l'applicazione di una norma entrata in vigore dopo i fatti, occorre distinguere tra norme di chiarificazione/interpretazione della disciplina prevalente e norme che incrementano il precetto punitivo; solo queste ultime possono comportare un problema di retroattività lesiva del principio nullum crimen.
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